Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3150 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3150 Anno 2014
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL KAZDARI JAMAL N. IL 31/07/1980
GRECOFLAVIO N. IL 12/06/1983
HAFIDI RACHID N. IL 15/03/1976
LAMAANI MOHAMED N. IL 25/04/1977
avverso la sentenza n. 7292/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per O i

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Udito, per la parte civile, l’Avv/
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Data Udienza: 28/05/2013

RILEVATO IN FATTO
Il P.M. di Milano ha chiesto al GUP il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Milano di
LAMAANI MOHAMED, HAFIDI RACHID, GRECO FLAVIO ed EL KAZDARI JAMAL in ordine ai
seguenti reati:

TUTTI IMPUTATI
-1) art. 74/1 e 2 DPR 309/90 per essersi associati tra di loro e con altre persone al fine di
commettere una serie indeterminata di delitti di importazione e vendita di cocaina e hashish
avvalendosi di una stabile struttura che aveva a disposizione un magazzino in Gaggiano,

rivestendo Hafidi Abdelhak il ruolo di capo dell’organizzazione, Lamaani il ruolo di
organizzatore referente per il Nord Italia, tutti gli altri il ruolo di meri partecipi; in Milano e
Provincia in epoca antecedente e prossima al 13.1.2009;

HAFIDI RACHID ed EL KAZDARI JAMAL
-2) art. 73/1-bis e 6, 80/2 DPR 309/90 perché in concorso tra loro e con Greco Flavio, Lamaani
Mohamed, Garcia Matito Micael e Pellicer Bosqued Alberto giudicati separatamente
illecitamente importavano dalla Spagna e poi detenevano al fine di effettuare la cessione a
terzi l’ingente quantitativo di Kg. 1160 di hashish suddivisi in quaranta colli; in Gaggiano il
13.1.2009.

I suddetti imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato e il GUP di Milano,
con sentenza in data 12.10.2010, ha ritenuto gli stessi responsabili dei delitti loro ascritti,
derubricata per Lamaani la condotta nell’ambito della partecipazione di cui all’art. 74/2 DPR
309/90, e ha condannato Lamaani e Greco per il delitto associativo – ritenuta la continuazione
con il fatto di cui alla sentenza della Corte d’appello di Milano in data 8.6.2010 – ad un
aumento della pena già inflitta con la predetta sentenza di anni 2 di reclusione ciascuno; ha
condannato

Hafidi ed

El Kazdari, riuniti i suddetti reati loro ascritti dal vincolo della

continuazione, alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 100.000,00 di multa ciascuno.

La Corte d’appello di Milano, giudicando sull’appello degli imputati, con sentenza in data

messo a disposizione da Greco Flavio, e automezzi utilizzati per il trasporto della droga,

21.2.2012 confermava la suddetta sentenza del GUP del Tribunale di Milano.
Nella prima parte della motivazione della sentenza (pagg. 2-162) sono state riportate le più
significative conversazioni telefoniche e ambientali in carcere intercettate nonché gli esiti delle
indagini disposte a seguito di quanto appreso dagli inquirenti durante l’attività di
intercettazione.
Questa attività ha avuto inizio 1’11.12.2008 con l’intercettazione di una conversazione tra
Hafidi Abdelhak, che si trovava in Marocco, e Hmamou Hichann, nel corso della quale il primo
proponeva al secondo l’acquisto di una partita di sostanza stupefacente.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, basata soprattutto sul contenuto delle telefonate
intercettate, il predetto Hafidi, dopo essere stato arrestato in Italia per fatti di droga ed essere
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evaso dagli arresti domiciliari, si era rifugiato in Marocco e da questo Paese teneva i contatti
con un gruppo di connazionali (Hafidi Rachid, Lamaani Mohamed, El Kazdari Jamal e Zouhir
Elhoussaine) che coordinava nell’attività di importazione in Italia e di vendita di sostanze
stupefacenti di tipo hashish e cocaina.
Attraverso le telefonate intercettate era stato possibile seguire i modi con i quali era stata
organizzata l’importazione in Italia del quantitativo di hashish di cui al capo 2 dell’imputazione
e gli operanti, in data 13.1.2009, avevano sequestrato, grazie all’attività di intercettazione, il
predetto quantitativo quando era stato appena scaricato in un capannone di Gaggiano messo a

Mohamed nonché gli autisti spagnoli Garcia Matito Micael e Pellicer Bosqued Alberto che
avevano trasportato lo stupefacente.
Non era stato arrestato Hafidi Rachid, poiché si era allontanato dall’Italia insieme allo Zouhir,
per organizzare – secondo la ricostruzione dei giudici di merito – dalla Germania altra
importazione di sostanza stupefacente.
Sono riportate conversazioni intercettate tra il 3 e il 5 gennaio 2009 dalle quali si evince che El
Kazdari è impegnato in vendite di sostanza stupefacente che Zouhir ha importato dalla
Germania, cedendola, oltre che ad El Kazdari, anche a Greco Flavio.
In data 5.1.2009 erano stati identificati, al loro ingresso in Italia dal valico del Frejus, Greco e
Zouhir che provenivano insieme dalla Francia.
È dato risalto nella motivazione della sentenza alla conversazione dell’11.1.2009 h. 17,14 nella
quale El Kazdari si era vantato con Hafidi Abdelhak delle sue capacità nel trovare acquirenti e
si era lamentato del comportamento di Zouhir; Hafidi l’aveva tranquillizzato assicurandogli che
avrebbe preso il posto di Zouhir e gli aveva preannunciato che gli affari del gruppo presto
avrebbero avuto un forte sviluppo, poiché stava arrivando un grosso quantitativo di droga di
cui El Kazdari sarebbe stato incaricato della vendita.
Sono riportate conversazioni intercorse tra El Kazdari e Lamaani nei giorni 12 e 13 gennaio
2009 dalle quali si evince che El Kazdari è impegnato in un’attività di spaccio di sostanze
stupefacenti nella quale è coinvolto anche Lamaani.
El Kazdari, nella conversazione del 13.1.2009 h. 14,10, si era lamentato con Hafidi Abdelhak
perché Lamaani non gli aveva consegnato la sostanza stupefacente e l’Hafidi gli aveva risposto
che Lamaani era in quel momento impegnato in un lavoro “che interesserà tutti quanti noi, mi
hai capito?”.
Sono riportate telefonate intercorse la sera del 13.1.2009 tra El Kazdari e Hafidi Abdelhak nelle
quali i due parlano dell’arresto di Lamaani.
Sono ancora riportate conversazioni del 7.2.2009 dalle quali, secondo i giudici di merito, si
evince che El Kazdari è impegnato in attività di vendita di sostanze stupefacenti.
In una conversazione intercettata il 12.2.2009 h. 1,41, Zouhir – che è in Marocco insieme a
Hafidi Abdelhak – ha indicato a El Kazdari il luogo dove si trovava un quantitativo di sostanza
stupefacente.
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disposizione da Greco Flavio, arrestando nell’occasione, oltre al Greco, anche Lamaani

Sulla scorta delle notizie apprese nel corso della predetta conversazione, gli operanti avevano
effettuato una perquisizione in un box in Via Cascina Bianca che si era conclusa con il
sequestro di un chilo di cocaina.
Da altra conversazione del 12.2.2009 tra El Kazdari e Hafidi Abdelhak si evinceva, secondo i
giudici di merito, che Zouhir curava importazioni di stupefacente dalla Germania e che El
Kazdari era impegnato nella vendita dello stupefacente, insieme ad Hafidi Rachid, in quel
periodo ospitato a casa sua. I predetti, secondo quanto risulta dalla conversazione intercettata,
erano impegnati, con i proventi della vendita dello stupefacente, anche a dare un aiuto a

Da pagina 162 a pagina 174 la sentenza della Corte d’appello ha riportato la motivazione con
la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto gli imputati responsabili dei reati loro
rispettivamente ascritti. Nell’indicazione degli elementi a carico di ciascun imputato si è messo
in evidenza che il Lamaani e il Greco avevano ammesso il loro coinvolgimento nell’attività in
contestazione, rendendo dichiarazioni accusatorie anche nei confronti dei coimputati.
Nella sentenza sono stati poi riportati i motivi d’appello presentati dagli imputati e, dopo aver
premesso che gli stessi apparivano connotati da estrema genericità, ai limiti
dell’inammissibilità, sono state interamente richiamate le motivazioni, peraltro integralmente
riportate, della sentenza di primo grado le quali, secondo i giudici dell’appello, già avevano
dato una risposta pienamente condivisibile alle obiezioni dei difensori degli imputati, obiezioni
che erano state riproposte con i motivi di appello.
Venivano quindi ribadite le ragioni per le quali doveva essere ritenuta sussistente la contestata
associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e doveva ritenersi che alla stessa
avessero partecipato gli odierni imputati.
La Corte d’appello ha, infine, ritenuto del tutto adeguate, tenuto conto della particolare gravità
dei fatti, le pene inflitte agli imputati, e non meritevoli delle attenuanti generiche neppure gli
imputati Greco e Lamaani, in quanto, oltre a non mostrare alcun segno di ravvedimento, non
avevano ammesso il reato associativo né avevano dato contributi investigativi concreti circa
l’attività svolta dal sodalizio criminoso.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Hafidi Rachid, Greco Flavio e
Lamaani Mohamed, tramite l’avv. Salvatore Arcadipane, chiedendone l’annullamento per
illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione dei predetti al contestato
sodalizio criminale.
Immotivatamente la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente il delitto associativo contestato,
limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, che riportava integralmente, ed a
concentrare in sole otto pagine la propria motivazione, che però non dava adeguate risposte
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello avverso la sentenza del GUP.

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Lamaani che si trovava in carcere.

Secondo il ricorrente, gli imputati non avevano creato alcuna struttura organizzata ed avevano
compiuto una semplice attività concorsuale, con la necessaria coordinazione e suddivisione dei
compiti tra i concorrenti, per importare dello stupefacente destinato ad essere venduto sul
mercato italiano.
In particolare, non era configurabile il reato associativo nei confronti di Hafidi Rachid, poiché
lo stesso risultava avere partecipato, peraltro con un ruolo marginale, solo all’episodio di cui al
capo 2 dell’imputazione, commesso in Gaggiano il 13.1.2009.

oltre ad essere stati coinvolti nel suddetto episodio di Gaggiano, avendo confessato di aver
partecipato ad una sola importazione di cocaina.
Poiché dalle indagini era emerso un solo reato fine – l’importazione di hashish di cui al capo 2
dell’imputazione – i giudici di merito avrebbero dovuto dare una prova rigorosa della
partecipazione degli imputati ad una struttura organizzata avente come programma una serie
indeterminata di reati in materia di importazione e commercio di sostanze stupefacenti.
Tale prova non era stata data, non potendosi desumere l’esistenza di un’associazione stabile
soltanto dai frequenti contatti telefonici tra gli imputati, dal quantitativo di hashish importato in
Italia e dalla circostanza che il Greco avesse fittiziamente assunto come propri dipendenti il
Lamaani e l’Hafidi.
Anche il breve periodo di tempo in cui gli imputati avevano avuto contatti tra loro deponeva
per l’insussistenza di un gruppo organizzato, e comunque la sentenza impugnata non aveva
motivato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, vale a dire la consapevolezza degli
imputati di agire nell’ambito di una struttura organizzata.

Un ulteriore ricorso è stato presentato da Greco Flavio, tramite l’avv. Ivano Chiesa, il quale ha
chiesto l’annullamento della sentenza della Corte d’appello per motivi analoghi a quelli esposti
dall’altro difensore, in particolare ribadendo che il giudice di secondo grado, richiamando in
toto le argomentazioni contenute nella sentenza del GUP, non aveva considerato le censure
mosse alla stessa sentenza con i motivi d’appello, venendo meno così all’obbligo di dar conto,
con un’autonoma motivazione, delle ragioni per le quali aveva ritenuto non condivisibili i motivi
d’appello.
Nei motivi d’appello si era messo in evidenza che anche nel concorso di più persone nel reato è
necessaria un’attività di coordinamento e che nella costruzione della sentenza di primo grado
mancava l’indicazione del programma di una serie indeterminata di reati fine.
I giudici dell’appello non avevano affrontato i suddetti temi, omettendo di dare una prova
rigorosa dell’esistenza di una struttura organizzata e del programma di commettere una serie
indeterminata di reati riguardanti l’importazione e il commercio di stupefacenti.
Neppure erano stati forniti elementi dai quali desumere che il Greco fosse consapevole di agire
nell’ambito di una stabile struttura organizzata, risultando soltanto che il predetto si era
limitato a custodire lo stupefacente nel proprio capannone e che aveva partecipato – come
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Anche Lamaani e Greco avevano svolto un’attività assai limitata nel settore degli stupefacenti,

dallo stesso Greco spontaneamente confessato – a un singolo episodio d’importazione di
stupefacente dalla Francia.
Con altro motivo il ricorrente ha denunciato l’illogicità della motivazione della sentenza
impugnata anche nella parte in cui non aveva concesso al Greco le attenuanti generiche nella
massima espansione, in quanto il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto del
comportamento ampiamente collaborativo avuto dal Greco fin dall’inizio.

Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione anche El Kadzari

sentenza per erronea applicazione di legge e per manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata non era dotata di un’autonoma motivazione, in quanto era stata
letteralmente ricopiata la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva recepito i contenuti
dell’ordinanza cautelare.
Si era erroneamente riportato nella motivazione della sentenza anche il capo 3 di incolpazione,
presente nell’ordinanza custodiale ma non contestato nel giudizio di primo grado.
I giudici dell’appello, secondo il ricorrente, avrebbero desunto la partecipazione dell’imputato
alla contestata associazione solo in base al contenuto della conversazione intercettata n. 25 del
4.1.2009 dalla quale, però, era risultato che El Kadzari in una sola occasione aveva acquistato
da un soggetto estraneo al consesso associativo (Zouhir Elhoussaine) una partita di sostanza
stupefacente tramite la mediazione di un associato (Laamani) e si era reso disponibile ad
acquistare altra partita di droga che lo Zouhir stava per importare, purché di buona qualità.
Il suddetto comportamento dell’imputato non dava ragione del suo inserimento nel contesto
associativo, non essendosi indicato in altre parti della sentenza quale sarebbe stato il ruolo del
ricorrente nell’ambito dell’associazione.
Da altra conversazione intercettate (n. 43 del 12.2.2009) tra Hafidi Abdelhak ed El Kadzari, la
sentenza impugnata aveva desunto che quest’ultimo era impegnato nella vendita di
stupefacente proveniente dalla Germania, ma il fatto si era verificato dopo il 13.1.2009, fuori
dal contesto temporale nel quale sarebbe vissuta l’associazione.
Il ruolo di El Kadzari nell’ambito dell’associazione non poteva desumersi neppure dalle
dichiarazioni accusatorie di Lamaani, il quale, pur indicandolo inserito nel traffico di sostanze
stupefacenti, non gli aveva assegnato alcun ruolo all’interno del gruppo capeggiato da Hafidi.
Nella sentenza impugnata non erano state indicate le ragioni per le quali El Kadzari era stato
ritenuto responsabile anche del capo 2 dell’imputazione.
Dalle conversazioni intercettate risultava che il quantitativo di hashish contestato era stato già
importato alla data dell’8.1.2009, ma da nessuna conversazione intercettata si poteva evincere
che El Kadzari avesse partecipato all’importazione di detta sostanza.
Neppure erano stati indicati dai giudici di merito elementi dai quali desumere che il ricorrente
fosse responsabile concorsualmente della detenzione del suddetto quantitativo di hashish.

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Jamal, tramite il proprio difensore avv. Lino Terranova, il quale ha chiesto l’annullamento della

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso con i quali i difensori degli imputati hanno contestato la sussistenza del
delitto associativo sono infondati.
Né nel codice penale né nel testo unico sugli stupefacenti è contenuta la definizione
dell’associazione per delinquere, sebbene detta fattispecie di reato sia punita con pene
particolarmente severe, ed è stata quindi la giurisprudenza ad elaborare i caratteri del
fenomeno che il legislatore ha inteso punire, a salvaguardia dell’ordine pubblico.
Essendo pacifico che si tratta di un delitto previsto a tutela dell’ordine pubblico, il fatto che tre

stupefacenti, è di per sé punito, a prescindere dalla commissione dei reati programmati, in
quanto costituisce un grave attentato al suddetto bene giuridico anche la sola presenza nel
tessuto sociale di un gruppo di persone che si è organizzato ed ha in programma di
commettere una serie indeterminata di delitti.
Il pericolo per l’ordine pubblico deriva precipuamente dalla stabilità del vincolo che unisce gli
appartenenti al gruppo, e il suddetto carattere lo si può desumere da una serie di indici
sintomatici, spesso menzionati dalla giurisprudenza, quali ad esempio la predisposizione di
mezzi idonei alla commissione dei reati fine, l’esistenza di basi operativa, la suddivisione dei
ruoli tra gli aderenti all’associazione e l’adozione di particolari moduli operativi.
Si tratta peraltro di elementi indiziari che variano a seconda dei delitti programmati, essendo
evidente la diversità della struttura di un’associazione dedita alla commissione di rapine in
banca da quella dedita alla produzione o ai traffici di sostanze stupefacenti.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, elemento essenziale del suddetto genere
di reati è l’accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della
consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo
causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica
del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono
a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano
che l’accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l’assoluta mancanza di un
supporto strumentale priva il delitto del requisito dell’ offensività. Tanto sta pure a significare
che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un’organizzazione minima perché il reato si
perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l’esistenza degli
elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di
quell’accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato
associativo di per sè si concreta (V. Sez. 6 sentenza n. 10725 del 25.9.1998, Rv. 211743).
Con riguardo alle associazioni dedite al narcotraffico, è stato precisato da questa Corte che per
la configurabilità del delitto de quo non è richiesta la presenza di una complessa e articolata
organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di
strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento
del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole
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o più persone si associno per commettere delitti, nella specie in materia di sostanze

deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (V. Sez. 1 sentenza n.30463 del
7.7.2011, Rv. 251011).
La Corte di merito ha ritenuto, nel pieno rispetto dei suddetti principi, che gli imputati si
fossero associati tra loro per effettuare una serie indeterminata di delitti in materia di sostanze
stupefacenti, indicando elementi logicamente dimostrativi della esistenza di uno stabile vincolo
tra gli imputati per l’attuazione di un programma criminoso che prevedeva l’importazione in
Italia di consistenti partite di sostanze stupefacenti e lo smercio della droga ad opera degli
stessi associati.

una persona (Hafidi Abdelhak) dedita da lungo tempo a traffici di droga. Arrestato in Italia per
questo genere di traffici nel 2006, era evaso dagli arresti domiciliari e, rifugiatosi in Marocco,
aveva continuato ad organizzare importazioni in Italia di consistenti partite di sostanze
stupefacenti, potendo contare sulla piena collaborazione degli attuali imputati che agivano in
Italia e concordavano con lui le modalità non solo dell’importazione in Italia dello stupefacente,
ma anche dello spaccio della medesima sostanza.
Nella motivazione della sentenza impugnata, a riprova della stabilità del vincolo tra gli
imputati, sono indicati quali elementi comprovanti il pactum sceleris, oltre alla presenza di un
capo che distribuiva i compiti e coordinava le attività del gruppo, le seguenti risultanze:
– il gruppo aveva a disposizione fonti dalle quali poteva approvvigionarsi di notevoli quantitativi
di diverse sostanze stupefacenti ed aveva in programma ulteriori importazioni di droga, oltre a
quelle accertate con il sequestro della partita di droga importata, come risultava dal contenuto
delle intercettazioni;
– era stata predisposta una struttura (il magazzino di Gaggiano) capace di ricevere ed occultare
ingenti quantitativi di droga (in data 13.1.2009 nel suddetto magazzino erano stati sequestrati
1.160 chili di hashish) e gli associati avevano a disposizione luoghi di imbosco, presso persone
insospettabili, della sostanza stupefacente e del denaro proveniente dai suddetti traffici;
– alcuni degli associati erano stabilmente dediti allo spaccio delle sostanze stupefacenti, senza
svolgere in Italia una qualsiasi attività lavorativa;
-venivano garantite alle persone arrestate l’assistenza legale e forme di sostegno economico;
– l’esistenza di una struttura organizzata operante nel campo delle sostanze stupefacenti era
stata riscontrata dalle significative ammissioni rese in sede di interrogatorio da Laamani
Mohamed e da Greco Flavio.
Nella sentenza della Corte d’appello è stato indicato anche il ruolo che ciascuno degli imputati
svolgeva nell’ambito dell’associazione.
Hafidi Rachid era risultato, alla stregua del contenuto delle conversazioni telefoniche
intercettate, pienamente coinvolto nelle attività illecite del sodalizio, sempre pronto a seguire
le disposizioni di volta in volta impartite dal capo dell’organizzazione.
Aveva gestito, in concorso con Zouhir Elhoussaine, un rilevante quantitativo di cocaina, in
parte sequestrato a Greco Flavio e in parte rinvenuto in un box in uso al Laamani.
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In base alle numerose conversazioni intercettate, è stato accertato che il gruppo era diretto da

Aveva partecipato, sempre su disposizioni del suo congiunto (Hafidi Abdelhak) impartite dal
Marocco, alla preparazione dell’episodio di cui al capo 2 dell’imputazione ed era sfuggito
all’arresto all’atto del sequestro dell’hashish in quanto impegnato con il predetto Zouhir nel
preparare l’importazione dalla Germania in Italia di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Dopo l’arresto di Lamaani, sempre eseguendo le disposizioni date dal suddetto capo
dell’organizzazione, aveva svolto attività in favore dell’associato arrestato, tenendo i contatti
con il difensore.

Abdelhak.
Dalle conversazioni intercettate è risultato assiduamente impegnato nella vendita della
sostanza stupefacente importata dallo Zouhir dalla Germania.
Era in contatto con il capo dell’organizzazione, Hafidi Abdelhak, con il quale si era vantato (in
conversazioni intercettate riportate nella sentenza impugnata) delle sue capacità di trovare
acquirenti della sostanza stupefacente importata ed aveva ricevuto dal predetto l’assicurazione
che avrebbe rivestito un ruolo di maggior rilievo nell’ambito dell’organizzazione, in occasione
dei grossi affari in materia di droga che a breve dovevano essere gestiti dal gruppo.
E’ vero che alcune conversazioni tra El Kazdari e Hafidi Abdelhak sono state intercettate in un
periodo successivo all’epoca della contestazione del reato associativo (fino al 13.1.2009), ma
anche queste conversazioni possono contribuire a delineare quale sia stato il ruolo
dell’imputato nell’ambito dell’associazione, sia perché è provato che anche prima della
suddetta data lo stesso era inserito nel gruppo e riferiva della sua attività nello spaccio di
sostanze stupefacenti a Hafidi Abdelhak , sia perché le (poche) telefonate successive al
13.1.2009 sono state effettuate a breve distanza di tempo dalla suddetta data (segnatamente,
nella prima metà del mese di febbraio 2009).
Nella sentenza impugnata è stato anche messo in evidenza che, subito dopo l’arresto di
Laamani e Greco, Hafidi Rachid era stato ospitato da El Kazdari, e proprio a quest’ultimo Hafidi
Abdelhak aveva raccomandato di impiegare il ricavato della vendita dello stupefacente per la
difesa del Lamaanni.
Laamani Mohamed, nipote di Hafidi Abdelhak, era stato inserito nei traffici di droga organizzati
dallo zio, dopo che lo stesso era evaso nel 2008 dagli arresti domiciliari, mettendolo in contatto
con connazionali che trafficavano sostanze stupefacenti in Olanda.
Era stato poi inserito nel gruppo di persone che stabilmente collaboravano in Italia con il
predetto, come risulta dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate.
Il Lamaani, dopo il suo arresto (avvenuto in occasione del delitto di cui al capo 2
dell’imputazione), aveva indicato quali fossero i componenti del gruppo in cui aveva operato e
il ruolo di ciascuno dei componenti del gruppo.
Ha ammesso di aver partecipato al sodalizio criminoso di cui trattasi e la sua ammissione è
riscontrata da numerose conversazioni telefoniche intercettate dalle quali risulta impegnato nel

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El Kazdari Jamal è stato indicato dal Lamaani come uno dei partecipi al gruppo diretto da Hafidi

coordinamento della attività connesse all’importazione in Italia dello stupefacente e
nell’esecuzione degli ordini impartiti da Hafidi Abdelhak.
Inoltre, ha ammesso di aver partecipato all’importazione di un chilo di cocaina, rinvenuta e
sequestrata in parte in un box a sua disposizione e in parte nella disponibilità di Greco Flavio.
Con riguardo a quest’ultimo, la sentenza impugnata menziona quali elementi indicativi della
sua partecipazione all’associazione i continui contatti telefonici con il Lamaani; la messa a
disposizione del magazzino di Gaggiano per ricevere e nascondere ingenti partite di sostanze
stupefacenti; la diretta partecipazione all’episodio contestato al capo 2 dell’imputazione, nel

interrogatori davanti al P.M., tra le quali anche di essersi recato in Francia nel gennaio 2009
insieme a Zouhir Elhoussaine per un’importazione di sostanza stupefacente in Italia;
l’ammissione di aver avuto il compito, oltre che di provvedere allo stoccaggio dello
stupefacente importato, anche di reperire acquirenti della sostanza stupefacente; la copertura
data all’Hafidi ed al Lamaani, facendoli fittiziamente figurare come suoi dipendenti; le
strategie elaborate con altri sodali, subito dopo il suo arresto, per far scomparire documenti
compromettenti o di far denunciare falsamente il furto dell’autovettura Citroen C3 in uso allo
Zohuir.
La motivazione della sentenza della Corte d’appello, con riguardo alla sussistenza del reato
associativo ed alla partecipazione degli imputati al sodalizio criminoso, non presenta alcuna
incongruità logico giuridica e neppure è contestata nei motivi di ricorso la corrispondenza dei
dati di fatto su cui si fonda con le risultanze processuali.
Non risulta fondato neppure il rilievo secondo il quale i giudici dell’appello si sarebbero limitati
a richiamare ed a riproporre la motivazione della sentenza di primo grado, perché, dopo aver
riportato sia la predetta motivazione che i motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo
grado, sono stati correttamente enunciati prima i presupposti in diritto per la sussistenza del
contestato delitto associativo e poi sono stati indicati gli elementi di fatto dai quali è stata
desunta la realizzazione ad opera degli imputati di una struttura organizzata capace di
compiere una serie indeterminata di importazioni di notevoli quantitativi di sostanze
stupefacenti di vario tipo e di provvedere allo smercio in Italia della droga importata tramite gli
stessi adepti.
I ricorrenti limitano la partecipazione degli imputati ai traffici di droga ai soli episodi dagli stessi
ammessi e a quelli per i quali è intervenuto il sequestro della sostanza stupefacente, senza
tener conto del contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali – secondo
l’interpretazione (non contestata) dei giudici di merito – si evince che gli imputati erano
assiduamente coinvolti in questo genere di traffici ed avevano in progetto ulteriori
importazioni, realizzabili sia attraverso le fonti di approvvigionamento di cui disponevano, sia
attraverso la struttura logistica che avevano costituito in Italia per la ricezione e l’occultamento
dello stupefacente importato.

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corso del quale era stato arrestato in flagranza di reato; le ammissioni rese nel corso degli

Non ha alcun rilievo, ai fini della sussistenza del delitto di cui trattasi, il periodo relativamente
breve in cui hanno operato gli imputati, in quanto la loro attività delittuosa è stata interrotta
con gli intervenuti arresti e la stessa è apparsa organizzata in modo tale da poter consentire
ulteriori iniziative illecite nello stesso campo, peraltro già in gestazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince agevolmente anche la sussistenza
dell’elemento soggettivo in capo agli imputati, poiché risulta che hanno agito nella
consapevolezza di compiere i descritti traffici nell’ambito di una struttura organizzata alla quale
essi stessi davano un fattivo apporto.

delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione
dell’accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (V. Sez. 1
sentenza n.30463 del 7.7.2011, Rv. 251012), e risulta evidente dalla motivazione della
sentenza impugnata che gli imputati erano a conoscenza dell’esistenza degli altri associati, con
i quali collaboravano, e dell’esistenza delle struttura organizzativa a disposizione del gruppo; la
collaborazione tra loro – per quanto risulta dalla motivazione dei giudici di merito – non
avveniva in vista della realizzazione di occasionali episodi d’importazione di droga in Italia, ma
in attuazione del programma più vasto che si erano dati come partecipi ad un gruppo stabile
ed organizzato dedito ai suddetti traffici.
Non può essere accolto il motivo di ricorso con il quale è stata contestata la mancata
concessione a Greco Flavio delle attenuanti generiche, poiché la Corte d’appello ha
ampiamente e congruamente motivato sul punto, prendendo in considerazione tutti gli
elementi indicati dalla difesa del predetto imputato.
Appare fondato, invece, il motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la carenza di
motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla conferma della responsabilità di El
Kazdari Jamal in ordine al delitto di cui al capo 2 dell’imputazione.
La responsabilità del predetto imputato non può essere desunta genericamente dalla sua
partecipazione alle attività dell’associazione nel periodo in cui è stato commesso il reato de
quo, essendo necessario individuare specifici elementi di prova dai quali emerga il contributo
consapevole dato da El Kazdari alla realizzazione dell’importazione in Italia dell’indicato
quantitativo di hashish, scaricato nel magazzino di Gaggiano messo a disposizione da Greco
Flavio.
Nella sentenza impugnata non si indica alcuna conversazione intercettata dalla quale risulti il
coinvolgimento di El Kazdari nell’episodio in questione, né sono stati indicati altri elementi dai
quali è stata desunta la partecipazione del predetto al reato de quo.
Pertanto, con riguardo al suddetto capo di imputazione, la sentenza impugnata deve essere
annullata nei confronti di El Kazdari con rinvio per nuovo giudizio sulla responsabilità dello
stesso per il capo 2 dell’imputazione. Nel sto il ricorso di I Kaz ari deve essere rigettato.
Devono essere rigettati i ricorsi di Greco Flavio
degli stessi al pagamento delle spese processuali.
10

a i i ac i , con conseguente condanna

Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dolo del delitto di associazione per

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di El Kazdari Jamal limitatamente al reato di cui al
capo 2 dell’imputazione e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte
d’appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna Greco Flavio

fl-kg

i

Ha i i Rachid I pagamento delle spese

processuali.
Così deciso in Roma in data 28 maggio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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