Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31499 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31499 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOBLEAGA CATALIN GHEORGHE N. IL 11/11/1986
avverso la sentenza n. 8333/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
t f5
R.G.: 37500/2013
Motivi della decisione
L’avvocato Silvia Brandolini ,difensore di fiducia di Bobleaga Catalin
Gheorghe , ricorre avverso la sentenza del 13.2.2013 della Corte d’Appello di
prepagata ed altro, lamentando vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità ed alla misura della pena.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato quanto alla
censura sulla responsabilità, correttamente e compiutamente motivata con
riferimento alla testimonianza dell’Isp. Stasi ( pag.3) ed agli elementi di
responsabilità acquisiti ; per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione
all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen.in ordine alla commisurazione della pena,
perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al
provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione ( richiamo alla modalità dei fatti ed al
minimo preso come parametro della pena – vedi pag. 4), si palesano
peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,camera di consiglio del 29 aprile 2014.
Bologna che ha condannato l’imputato per la ricettazione di una carta