Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31499 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31499 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARGENTO GIUSEPPE N. IL 28/11/1954
avverso l’ordinanza n. 108/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Torino, in funzione
di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 28 maggio 2014,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a più
sentenze di condanna pronunciate da varie autorità giudiziarie,
propone ricorso per cassazione Argento Giuseppe, personalmente,
opponendo che il reati dedotti per il richiesto beneficio sono stati
commessi per le sue precarie condizioni economiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
A fronte di una motivazione di rigetto che valorizza ai fini della
decisione la lontananza temporale delle condotte delittuose e la loro
eterogeneità, almeno parziale, il ricorrente non oppone ragioni
giuridiche, ma semplicemente la ragioni esistenziale alla base del
suo comportamento deviato.
Palese pertanto la genericità dell’impugnazione.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al
pagamento sia delle spese del procedimento che di somma in favore
della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare
in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2015

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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