Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31498 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31498 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORCARO NUNZIO N. IL 08/12/1972
avverso la sentenza n. 3898/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G.: 37486/2013
Motivi della decisione
L’avvocato Carlo Benini, difensore di Porcaro Nunzio, ricorre avverso la
sentenza del 5.10.2012 della Corte d’Appello di Bologna che l’ha condannato per
la ricettazione di un ciclomotore, lamentando vizio di motivazione in relazione
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen.,
perché le doglianze, oltre ad essere versate in fatto, sono prive del necessario
contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, in
ordine a tutti i punti di doglianza dedotti in appello, ancorate a precisi dati
fattuali trascurati nell’atto di impugnazione ( vedi pag.3 /4), si palesano immuni
da vizi logici o giuridici al pari della decisione di non riconoscere le attenuanti
generiche, in ragione dei numerosi precedenti penali
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,camera di consiglio del 29 aprile 2014.
all’elemento soggettivo del reato ed al diniego delle attenuanti generiche.