Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31498 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31498 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNINO GENNARO N. IL 21/04/1974
avverso l’ordinanza n. 2536/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Con ordinanza del 18 giugno 2014 il Tribunale di sorveglianza di
Torino rigettava il reclamo proposto da Sannino Giancarlo avverso
il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di
Vercelli, in data 11 marzo 2014, aveva rigettato la sua istanza di
liberazione anticipata relativamente ai semestri di detenzione
sofferta dal 19.12.2012 al 19.12.2013. A sostegno della decisione il
tribunale rilevava che il Sannino, in data 29.2.2014, aveva subito la
massima sanzione disciplinare (esclusione EAC per gg. 15) e che
anche nel periodo precedente era stato trovato con un cellulare e per
tale ragione trasferito ad altro istituto e sottoposto al regime di cui
all’art. 14-bis 0.P, circostanze queste che impedivano,
ragionevolmente, di ritenere il reclamante partecipe dell’opera di
risocializzazione svolta in carcere nel corso del periodo in
contestazione.
2. Propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento di tale
provvedimento negativo il Sannino, personalmente, denunciandone
l’illegittimità: perché omessa una adeguata e reale ricostruzione
dell’episodio per il quale gli era stata inflitta la sanzione
disciplinare e perché non tenuta in considerazione, a tal fine, la sies
memoria sul punto a suo tempo depositata.
3. Il ricorso è inammissibile.
Le ragioni di doglianza si appalesano infatti del tutto generiche,
avendo il ricorrente limitato il suo argomentare alla gravità della
sanzione disciplinare, ormai definitivamente acquisita nei suoi
profili fattuali e nelle sue conseguenze disciplinari.
La rilevata genericità è altresì confermata dalla omessa
considerazione, da parte del ricorrente, del punto della motivazione
che richiama il suo trasferimento carcerario e le ragioni che lo
determinarono.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 16 giugno 2015

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