Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31497 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31497 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PIETRANTONIO DENY N. IL 13/08/1986
avverso la sentenza n. 2323/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

ib

R.G. 37471/2013
Motivi della decisione
L’avvocato Paolo Marino, difensore di Di Pietrantonio Deny,
condannato dalla Corte d’appello di L’Aquila, il 1.2.2013, per la
ricettazione di un cellulare ricorre lamentando vizio di motivazione
in ordine all’elemento psicologico del reato desunto dal silenzio

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato,
perché la Corte, anche richiamando la sentenza di prime cure, ha
dedotto dal silenzio dell’imputato circa le modalità di acquisizione
del cellulare, la malafede dello stesso.È giurisprudenza consolidata
di questa Corte che ai fini della configurabilità del reato di
ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta
anche dall’omessa – o non attendibile – indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice
della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un
acquisto in mala fede. (V. Cass. Sez. 2 sent. n. 25756 in data
11.6.2008 dep. 25.6.2008 rv 241458).
Non vi è, in ragione di tale orientamento, alcuna inversione
dell’onere della prova in capo all’imputato, dal momento che la
prova a carico è rappresentata dall’essere stato costui in possesso
dei beni di provenienza delittuosa, sicché laddove egli li avesse
ricevuti in buona fede, ha solo l’onere di allegare tale elemento in
modo verificabile e quindi circostanziato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto
deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della

dell’imputato .

2
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così eciso in Roma il 29 aprile 2014

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