Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31497 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31497 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINAZZI CARLO N. IL 24/05/1966
OR b.
avverso il cl9rereto n. 3983/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 16/06/2015
1. Con ordinanza in data 25 giugno 2014 il Tribunale di
sorveglianza di Torino revocava con effetto ex tunc l’affidamento
in prova terapeutico concesso in favore di Marinaz7i Carlo il
4.2.2014.
A sostegno della decisione il giudice territoriale deduceva che in
data 31.5.2014 il Marinazzi aveva violentemente discusso e poi
aggredito altro ospite della comunità alla quale era stato affidato, di
poi allontanandosi dalla comunità stessa e rifiutando di
corrispondere ad ogni iniziativa assunta per l’adozione di un nuovo
programma alternativo di recupero.
2. Ricorre per cassazione il Marinazzi, assistito dal difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di cui innanzi
gicchè viziata, a suo dire, da violazione di legge nonché difetto di
motivazione.
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che il provvedimento
impugnato poggerebbe su dati di fatto travisati, giacchè
l’interessato non si sarebbe affatto allontanato dalla comunità ma
avrebbe semplicemente goduto di un permesso premio a suo tempo
concessogli e che non avrebbe atto ritorno in essa, dopo tale
permesso, perché rifiutato dalla comunità; di qui la sua decisione di
rimanere presso l’alloggio familiare dove è stato infatti arrestato.
3. La doglianza è manifestamente infondata.
Ed in vero le ragioni di censura si appalesano generiche e di merito.
Il Tribunale ha infatti logicamente dato conto, con motivazione
corretta in diritto, delle conclusioni alle quali è pervenuto,
logicamente inferendo la non serietà del proposito di recupero dal
fallimento della precedente esperienze di trattamento terapeutico e
dal rifiuto recentissimo di collaborare per una ripresa del
programma di recupero.
Si appalesa pertanto evidente che i dati di fatto opposti dal
ricorrente si appalesano innanzitutto non provati e comunque
utilizzati per una alternativa valutazione della vicenda processuale a
fronte di una puntuale esaustiva e logica motivazione del giudice
territoriale.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2015