Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31496 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31496 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZACCARDI GIANCARLO N. IL 17/07/1984
avverso la sentenza n. 5934/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

RG.: 37468/2013
Motivi della decisione
L’avvocato Morena Grandi ricorre avverso la sentenza del 26.10.2012
della Corte d’Appello di Bologna che ha condannato Zaccardi Giancarlo per
simulazione di reato, lamentando la violazione dell’art.124 cod.pen. e degli
artt.129 e 529 cod.proc.pen. ,assumendo che la querela è stata presentata

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.La tardività
della querela non è stata dedotta con l’appello ed in sentenza, non sono
evidenziati elementi dai quali poterla dedurre. Questa Corte, con
giurisprudenza costante e non controversa, ha già deciso che la tardività della
querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza
impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed
inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica
indagine fattuale che, comportando l’accesso agli atti, non sarebbe consentita
al giudice di legittimità. ( N. 32985 del 2013 Rv. 256845;vedi anche: N. 2486
del 1999 Rv. 212720, N. 35122 del 2003 Rv. 226327, N. 15853 del 2006 Rv.
234498, N. 7333 del 2008 Rv. 239162, N. 40262 del 2008 Rv. 241737, N.
30801 del 2009 Rv. 244496, N. 44929 del 2010 Rv. 248684, N. 26162 del
2011 Rv. 250957; N.3214 del 2012 rv 254385).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00, in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014.

tardivamente.

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