Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31496 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31496 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAPIENZA GIUSEPPE N. IL 15/07/1962
avverso l’ordinanza n. 460/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Con ordinanza del 29 aprile 2013 il Tribunale di sorveglianza di
Palermo rigettava il reclamo proposto da Sapienza Giuseppe
avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza
della stessa sede, in data 29 aprile 2014, aveva rigettato la sua
istanza di liberazione anticipata relativamente al semestre di
detenzione sofferta dal 17.2.2012 al 16.7.2012. A sostegno della
decisione il tribunale rilevava che il Sapienza risultava sanzionato
disciplinarmente per un litigio con un compagno di cella avvenuto il
16.7.2012, circostanza questa che impediva, ragionevolmente, di
ritenere il reclamante partecipe dell’opera di risocializzazione
svolta in carcere nel corso del detto periodo.
2. Propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento di tale
provvedimento negativo il Sapienza, assistito dal difensore di
fiducia, denunciandone l’illegittimità: perché omessa la notifica
all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza; perché non
grave e comunque isolato ed episodico il litigio enfatizzato dal
giudicante; perché immotivatamente giudicato grave l’episodio
detto.
3. Il ricorso è inammissibile.
Ha avuto modo di affermare il giudice di legittimità (Cass., sez. 1,
22.10.2009, n. 46887, rv. 245677) che deve essere dichiarato
inammissibile, per carenza di interesse, il reclamo proposto dal
condannato che abbia finito di espiare la pena avverso il
provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata.
Nel caso in esame Sapienza Giuseppe, al momento della decisione
del reclamo da parte del Tribunale di sorveglianza, come dato atto
dallo stesso tribunale e come risultante dalla visura della sua
situazione presso il DAP, si trovava in stato di libertà perché espiata
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la pena in esecuzione. P.C\kstAiguAL.

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4. Alla stregua delle e poste considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima eqyp fiss7, in euro l 00,00. autrbo- Qtu1/49-1-11AQ
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Q. M.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 16 giugno 2015

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