Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31495 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31495 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOFFI AARON N. IL 06/08/1988
avverso la sentenza n. 1429/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
Il
R.G. 1041«714:11-
3E1{ )1.0A
Motivi della decisione
?i,9,2.915
Boffi Aaron ricorre avverso la sentenza 15,10010 della, Corte d’appello di
Genova che l’ha condannato per la ricettazione di un motociclo, lamentando
violazione della legge in relazione alla mancata derubricazione del reato di
Il ricorso è inammissibile perché generico in quanto costituisce una mera
riproposizione dei motivi di appello: la Corte territoriale ha argomentato
l’affermazione di responsabilità traendo argomentazioni risolutive dalle
inattendibili dichiarazioni rese dall’imputato sulle circostanze di apprensione del
motociclo, specificamente motivando il rigetto dei motivi di gravame, che già
erano stati respinti dal giudice di primo grado. Il ricorso, pertanto, si sostanzia
nel tentativo di ottenere una diversa valutazione dei fatti, aspettativa preclusa nel
giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
ricettazione in quello di furto