Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31494 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31494 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

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sul ricorso proposto da:
EZZEMBERGHER SHARON N. IL 18/12/1990
avverso l’ordinanza n. 183/2014 TRIBUNALE di MONZA, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 14 luglio 2014 il Tribunale di Monza, deliberando in
funzione di giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti della condannata Sharon
Ezzembergher la sospensione condizionale della pena, concessale con le sentenze,
emesse dal Tribunale di Monza in composizione collegiale in data 2/5/2012 pet il
delitto di concorso in rapina impropria e dal Tribunale di Monza, in composizione

per carenza dei presupposti applicativi l’istanza proposta dalla condannata al fine di
ottenere l’unificazione per continuazione dei reati giudicati con le predette
sentenze.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessata a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per inosservanza o
erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e per vizio di
motivazione per avere il giudice dell’esecuzione preso in esame l’istanza soltanto in
riferimento ai reati giudicati con le sentenze contrassegnate come A) e B) della
domanda e non anche quelli oggetto della terza sentenza, che aveva comportato la
revoca della sospensione condizionale della pena, come del resto richiesto con
apposita memoria. Inoltre, non ha considerato che tutti gli episodi riguardano
sottrazioni di portafogli ed il tentato utilizzo presso centri commerciali di quanto in
essi rinvenuto, sicchè sussisteva omogeneità di fatti e di indole giuridica.
3.Con successiva memoria, pervenuta in data 3 giugno 2015, la difesa ha
ulteriormente dedotto in merito alla frettolosa e superficiale disamina condotta dal
giudice dell’esecuzione, priva di riferimenti alle vicende fattuali e limitata alla
generale tendenza a delinquere della responsabile, formula conclusiva generica non
preceduta da sviluppo argomentativo basato sulle emergenze processuali.

Considerato in diritto

L’impugnazione è fondata, anche se per ragioni diverse da quelle dedotte
dalla ricorrente.
1.L’ordinanza impugnata è incorsa in violazione di legge per essere stata
pronunciata da giudice funzionalmente incompetente.
1.1 Invero, per quanto esposto in detto provvedimento, emerge la prova che
le due domande portate alla cognizione del giudice dell’esecuzione riguardano
sentenze emesse dal Tribunale di Monza, ma una, quella pronunciata in data
2/5/2012 per il delitto di concorso in rapina impropria, è stata resa in composizione
collegiale, le restanti dal giudice monocratico. In siffatta situazione deve trovare
applicazione il disposto dell’art. 665 cod. proc. pen., comma 4-bis, secondo il qual
1

monocratica, in data 3/1/2013, per il delitto di furto aggravato; rigettava, invece,

la competenza in ordine all’esecuzione di più provvedimenti emessi dallo stesso
unico tribunale, in composizione monocratica e collegiale, appartiene in ogni caso al
collegio. Secondo l’interpretazione offertane da questa Corte, tale regola conserva
immutata validità anche nel caso in cui il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo sia stato emesso dal giudice monocratico (Cass. sez. 1, n. 25080 del
19/06/2012, Conf. comp. in proc. Granato, rv. 252743; sez. 1, n. 31368,
02/07/2008, Pizzo, rv. 240680; sez. 1, n. 19054 del 10/03/2004, Zequiri, Rv.

in questo caso le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad assegnare
preferenza alla cognizione del tribunale nella composizione più ampia.
Ne discende la nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e
grado, dell’ordinanza in tutte le statuizioni rese, caratterizzate da interdipendenza
logica e giuridica, posto che anche la decisione assunta in ordine alla revoca della
sospensione condizionale della pena resta pregiudicata dalla disamina della
questione sulla continuazione.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio con conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale, da indicarsi quale
giudice dell’esecuzione funzionalmente competente.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Monza in composizione collegiale per l’ulteriore corso, ai sensi
dell’art. 665, comma 4-bis, c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

228651; sez. 1, n. 3426, 08/05/2000, Di Domenico, rv. 216251), operando anche

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