Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31493 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31493 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERLETTO GIUSEPPE N. IL 22/01/1974
avverso la sentenza n. 551/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

RG.: 37363/2013
Motivi della decisione
L’avvocato Salvatore Maggio, difensore di fiducia di Merletto Giuseppe
ricorre avverso la sentenza del 10.1.2012 della Corte d’Appello di Lecce,sezione
distaccata di taranto che ha condannato l’imputato per ricettazione di un
cellulare , lamentando vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo
del reato; alla mancata derubricazione nel reato di cui all’art.712 cod.pen.,alla
per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc.
pen., essendo le doglianze prive del necessario contenuto di specificità e di
correlazione alle argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato, le
cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di
impugnazione ( dichiarazione del teste Vervaglione sulla sequenza dei Numeri
IMEI;l’imputato non ha fornito chiarimenti sulla provenienza del
cellulare;all’epoca dei fatti non era conosciuta la funzione del numero IMEI che
,identificando l’apparecchio, consentiva di localizzare lo stessoa’attenuante del
capoverso dell’art.648 doveva essere esclusa per il valore elevato del cellulare
all’epoca dei fatti; ) si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Manifestamente infondata è,poi, l’eccezione di prescrizione del reato, perché il
calcolo del ricorrente,in astratto corretto, non ha tenuto conto del periodo di
sospensione del termine prescrizionale di mesi quattro e giorni 20, che portano il
termine a scadere dopo la pronuncia di secondo grado.Ai sensi dell’articolo 616
cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma,camera di consiglio del 29 aprile

mancata dichiarazione di prescrizione del reato.I1 ricorso è inammissibile perché

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