Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31492 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31492 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTIGAGLIA SALVATORE N. IL 17/07/1966
avverso l’ordinanza n. 4785/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa 1’8 luglio 2014 la Corte di Appello di Torino, deliberando
in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava per carenza dei presupposti
applicativi l’istanza proposta da Salvatore Battigaglia, volta ad ottenere
l’unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze di condanna
indicate nell’istanza.

l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di
legge e per mancanza di motivazione, in quanto il giudice dell’esecuzione ha
escluso la prova che la commissione di condotte giudicate fosse riconducibile al
medesimo disegno criminoso senza confrontarsi con le statuizioni già contenute
nelle sentenze di condanna, in specie con quella del 18 aprile 2013, che ha già
riconosciuto la continuazione tra il reato associativo ed i reati fine, fra fattispecie
commesse nell’arco temporale compreso tra il 2008 ed il 2011, in località diverse,
anche estere, ed in concorso con soggetti diversi. Pertanto, in sede esecutiva si
sono negletti quegli stessi elementi che in fase di cognizione hanno comportato il
riconoscimento della continuazione; inoltre, sulla base del mero dato temporale
della decorrenza della consumazione del reato associativo, non avrebbe potuto
escludersi la coincidenza cronologica con il reato giudicato dalla Corte di Appello di
Milano, nella quale era stato evidenziato il rapporto confidenziale tra il Battigaglia
ed il Giovo come sintomatico di cointeressenze nel settore del traffico di
stupefacenti. Non è stato valutato nemmeno il periodo di detenzione sofferto dal
22/2/2007 alla prima metà del 2009, cosa che avrebbe richiesto la verifica circa
l’effetto di discontinuità dallo stesso prodotto sul progetto criminoso unitario.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.L’ordinanza impugnata ha correttamente rilevato e giustificato con
compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo
disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell’istanza del ricorrente; ha
rilevato la notevole distanza temporale, pari a circa due anni, tra le prime condotte
giudicate, risalenti al 22/2/2007, e le restanti, consumate tra il 2009 ed il 2010, la
diversità dei contesti territoriali e di correi, nonché di sostanze stupefacenti trattate,
e ritenuto insufficienti a dimostrare i presupposti per riconoscere la continuazione
anche le dichiarazioni provenienti da Giuseppe Augusto Giovo, non concorrente del
Battigaglia nei reati giudicati dalla Corte di Appello di Milano. Ha quindi aggiunto
1

2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

che il periodo di carcerazione sofferto, dal 2007 a metà 2009, non offriva spunti per
ricondurre ad unità i reati separatamente giudicati.
1.1Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica,
rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure
formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell’esecuzione, nell’escludere la
configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili argomentazioni
elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni dell’istante anche

1.2 In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto
di diritto all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale
anche l’identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le
varie condotte -in questo caso non prossimo, ma ben distanziato, anche alla luce
delle deduzioni difensive, essendo comunque pari ad oltre due anni- costituiscono
aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell’esistenza di quell’unico
iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole
violazioni, che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento della
continuazione.
Per contro, il ricorso ripropone le tematiche già sottoposte al giudice
dell’esecuzione ed accertamenti condotti nella sentenza della Corte di Appello di
Torino, che riguardano dichiaratamente le posizioni di altri coimputati, anche perché
riferiti all’anno 2008, nel quale il Battigaglia era detenuto, senza però poter
dimostrare un’effettiva continuità operativa e la loro riconduzione ad un progetto
unitario, deliberato sin dal febbraio 2007, anziché ad uno stile di vita improntato a
ricavare proventi dal traffico di droga. Non sussiste dunque, né la violazione di
legge, né la carenza motivazionale denunciate.
Il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

riguardanti i profili asseritamente accomunanti gli episodi.

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