Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31490 del 16/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31490 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 9/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 13 maggio 2014 la Corte di Appello di Trieste
dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione, proposta da Antonio Zanetti nei
confronti dei giudici Cunial, Manazzone e Bigattin, perché non presentata nella
cancelleria della Corte di Appello entro il termine perentorio di legge di cui all’art.
41 cod. proc. pen..

personalmente, il quale ha lamentato violazione di legge in relazione al disposto
dell’art. 41 cod. proc. pen. e ne ha chiesto l’annullamento.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici e comunque privi
di coerenza e di senso compiuto.
1.11 ricorrente ha impugnato l’ordinanza indicata in premessa, sostenendone
il contrasto con la norma processuale di cui all’art. 41 cod. proc. pen., ma ha
omesso di articolare una chiara censura indicativa dei profili di illegittimità del
provvedimento gravato e delle relative ragioni; pertanto, da un lato non si
confronta criticamente con i motivi della declaratoria d’inammissibilità dell’istanza
di ricusazione, dall’altro si limita a vergare nel gravame una serie di parole e segni
grafici, privi di senso logico e di attinenza specifica alla decisione contestata, che
non consentono di rintracciare un significato censorio valutabile.
1.1 L’impugnazione non rispetta dunque le prescrizioni di cui all’art. 581 cod.
proc. pen., che impone al proponente di indicare “i capi o i punti della decisione
cui si riferisce l’impugnazione ” ed i motivi corredati dalla specifica indicazione
“delle ragioni di diritto o degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”,
sicchè, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., ne va dichiarata l’inammissibilità, con
la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e,
tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatto gravame, al
versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima
equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

1

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’interessato

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA