Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31489 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31489 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARODI ANGELO N. IL 15/09/1964
QUIXA SPA
GIUSTO CLAUDIO, GIUSTO EMANUELE
ZERBONE AUGUSTO
MILANO ASS.NI

c.

avverso la sentenza n. 1485/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SAVONA, del 03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

m

R.G. 37124/2013
FATTO E DIRITTO
1.- L’avvocato Chiara Antola, nell’interesse di Parodi Angelo ,ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona, del 3.4.2012, che ha applicato
la pena concordata in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 81, 110,485,61 n.2 e 11; 81
cpv110,640 ,61 nn.7 e 11 cod.pen . lamentando il vizio di motivazione in relazione alla
2.- Il ricorso è manifestamente infondato per genericità e pertanto, inammissibile.
Questa Corte ha già ritenuto che

:”Nel procedimento di applicazione della pena su

richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in
quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass.,
sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza
dei fatti , la loro qualificazione e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di
responsabilità dei reati contestati, desunti dalle denunce e dai documenti acquisiti agli
atti .
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00;
L’imputato va anche condannato al rimborso delle spese sostenute in questo grado di
giudizio dalla parte civile Quixia SpA, che ne ha fatto richiesta,delle spese del presente
giudizio ,che si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle Ammende nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla costituita

qualificazione giuridica dei fatti.

SP4-parte civi

1 . uidano in € 600,00 oltre accessori, come per legge.

Così deciso ir Ron, c era di consiglio del 29 .04.2014

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