Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31489 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31489 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPPELLONE MATTEO N. IL 03/06/1992
avverso la sentenza n. 3125/2011 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,
del 01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Cappellone Matteo, assistito dal suo difensore di fiducia e con
atto del dì 11.11.2013, proponeva ricorso in appello avverso la
sentenza resa il 1° ottobre 2013 dal Tribunale di Civitavecchia che
l’aveva condannato alla pena di euro 120,00 di ammenda perché
giudicato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4, co. III,
L. 110/1975, per aver portato ingiustificatamente fuori dalla propria
abitazione un coltello a serramanico.
La Corte adita, rilevata l’inammissibilità dell’appello dappoichè
proposto contro condanna alla sola pena pecuniaria e quindi in
violazione dell’art. 593 co. 3 c.p.p., ne ordinava la trasmissione al
giudice di legittimità, a mente dell’art. 568 co. 5 c.p.p..
Col gravame in parola il ricorrente denuncia la insussistenza del
reato contestatogli e la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione, come è noto, va proposto, a pena di
inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della
Cassazione a mente del disposto dell’articolo 613, co. 1 c.p.p..
Tale regola processuale non conosce deroghe e trova applicazione
anche nella ipotesi, quale è quella all’esame del Collegio, in cui
l’atto di appello dell’impugnante, sottoscritto dal solo difensore, sia
stato correttamente convertito in ricorso di legittimità dappoichè
irritualmente proposta la impugnativa di merito (Cass., Sez. I,
16/09/2004, n.38293; Cass., Sez. Un., 27.11.2008, 47803).
Trattasi di principio di diritto ampiamente affermato da questa
Corte, di recente anche nella sua più autorevole composizione, e
che qui si ribadisce.
Nel caso di specie il ricorso in esame risulta sottoscritto dal
difensore di fiducia dell’imputato, l’avv. Patrizio Leopoldo del foro
di Civitavecchia, non abilitato al patrocinio davanti alla suprema
corte, di guisa che ne va dichiarata la inammissibilità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
In Roma, addì 16 giugno 2015

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