Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31488 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31488 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SUBITIC IBRO ALIAS N. IL 15/04/1978
avverso la sentenza n. 21/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 37113/2013
Motivi della decisione

Subotic Ibro ricorre avverso la sentenza 18.10.2012 della Corte
d’appello di L’Aquila che l’ha condannato per rapina aggravata ed altro,
lamentando violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ampiamente motivato, a pag. 10, il diniego delle
attenuanti generiche in ragione dei numerosi carichi pendenti con i numerosi
alias utilizzati, della gravità dei reati e delle modalità di attuazione.
Va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze
attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame
quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed
atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo
elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le
attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep.
10.5.1996 rv 204768).
Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nella gravità
dei fatti e nei carichi pendenti e, secondo l’orientamento di questa Corte
condiviso dal Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti
generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non
impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola
deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi,
nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di
preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne
consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in
base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato
comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua
personalità. (Cass. Sez. 4^ sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv
184544).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

generiche.

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille curo,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
so in Roma il 29 aprile 2014.

P.Q.M.

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