Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31487 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31487 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISSAOUI SALEM N. IL 13/07/1983
avverso la sentenza n. 1934/2012 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

6
,

R.G. 37097/2013
FATTO E DIRITTO
1.- Issaoui Salem, ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Savona ,de112.3.2013, che ha applicato la pena concordata in ordine al
reato di cui agli artt. 81, 110, 628 commi 1 e 3 nn.1 e 3 cod.pen. ,81 cpv.,110,582,585
commi 1 e 2 n.2,61 n.2 C.P. ;110,699 commi 1,2,3 ,61 n.2 C.P. lamentando il vizio di
motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.
Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in
quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass.,
sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza
dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di responsabilità del reato
contestato, desunti dalla misura custodiale emessa a carico dell’imputato e richiamata
in atti.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del
fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (CorteCo st. N. 186 / 2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delleAmmende.
Così deciso in Ro , camera di consiglio del 29 .04.2014

2.-

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