Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31485 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31485 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUGGERI ALESSANDRO N. IL 02/04/1985
avverso la sentenza n. 6199/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano con la
quale, in data 12 aprile 2013, è stata confermata quella resa dal
Tribunale di Milano il 5 ottobre 2012 in danno di Ruggeri
Alessandro, condannato alla pena di mesi quattro di arresto perché
giudicato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 75 co. 1 d.
lgs. 159/2011, propone ricorso per cassazione, l’imputato,
personalmente, denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art.
62-bis c.p..
Deduce in particolare il ricorrente la eccessiva severità della pena
dappoichè non considerati i criteri dettati per questo dall’art. 133
c.p. e non riconosciute le circostanze attenuanti generiche, delle
quali il prevenuto era meritevole.
L’impugnazione veniva assegnata alla settima sezione di questa
Corte, con le conseguenti comunicazioni di rito.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Rammenta il Collegio che, in tema di determinazione della misura
della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche
sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati
nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della
motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua
discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri
adottati per addivenirvi in concreto (Cass., Sez. II, 19/03/2008, n.
12749;Cass. pen., Sez. Unite, 25/02/2010, n. 10713).
Nel caso di specie ha la corte territoriale, né poteva non farlo,
sottolineato la pervicace reiterazione delle condotte contestate,
valorizzando poi la personalità criminale dell’imputato, gravato da
molteplici e specifici precedenti penali, indicativi della sua
pericolosità sociale.
Ebbene, ai fini dell’applicabilità o del diniego delle circostanze
attenuanti generichel, assolve all’obbligo della motivazione della
sentenza il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, ritenuti di
particolare rilievo come elementi concreti della di lui personalità,
non essendo affatto necessario che il giudice di merito compia una
specifica disamina di tutti gli elementi che possono consigliare o
meno una particolare mitezza nell’irrogazione della pena (Cass.,
Sez. V, 06/09/2002, n.30284; Cass.,Sez. II, 11/02/2010, n. 18158).
3. L’impugnazione è, in conclusione, inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

consegue sia la condanna al pagamento delle spese del
procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro
1500,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2014

P. Q. M.

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