Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31484 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31484 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VELLA FRANCESCO N. IL 05/03/1983
avverso la sentenza n. 752/2012 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
16/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 16/06/2015
1. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Siracusa il 16 agosto
2012 con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a
Vella Francesco, imputato dei reati di cui agli artt. 116 co. 13 CdS e
9 co. 2 L. 1423/1956, la pena di mesi cinque e giorni venti di
reclusione, propone ricorso per cassazione, il predetto imputato,
personalmente, deducendo la mancata applicazione alla fattispecie
dell’art. 129 c.p.p..
L’impugnazione veniva assegnata alla settima sezione di questa
Corte, con le conseguenti comunicazioni di rito.
2. Il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 606 co. 3
c.p.p., dappoichè il giudice del merito ha sufficientemente dato
conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento
intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che
l’esposta lamentela dei ricorrenti si appalesa strumentale e dilatoria.
D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata
ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.
25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una
motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444
c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente
(Cass. sez.un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass.
pen., sez. VI, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809).
Quanto infine all’accertamento negativo circa le condizioni di
applicabilità dell’art. 129, del tutto genericamente invocato, è
sufficiente, secondo autorevole e consolidato insegnamento, una
motivazione meramente enunciativa quando, come nel caso che ci
occupa, dal processo non emergano elementi concreti che
potrebbero giustificare l’applicazione dell’art. 129 c.p. (Cass. sez.
un., 27 sett. 1995, Serafino, m. 202270).
3. Alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
consegue sia la condanna al pagamento delle spese del
procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro
1500,00.
P. Q. M.
La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2014