Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31483 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31483 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NARDOZZI ANDREA N. IL 08/03/1984
NARDOZZI MATTEO N. IL 03/07/1987
avverso la sentenza n. 3667/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 28118/13

Motivi della decisione

L’avv. Ivano Serlenga ,difensore di fiducia di Neirdozzi Andrea e Nardozzi
Matteo, ricorre avverso la sentenza 30 ottobre 2012 della Corte d’Appello di
pluriaggravate, lamentando carenza di motivazione circa la mancata
concessione della prevalenza delle attenuanti; circa il computo della pena e
circa l’equità dell’ammontare.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto la Corte
territoriale ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione
dell’oggettiva gravità dei fatti e dei precedenti penali e secondo la gravità dei
fatti ha commisurato la pena, né il ricorrente avanza specifiche e puntuali
critiche sul punto.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00,ciascuno,
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014
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Milano che ha condannato i due imputati per rapina e ricettazione, entrambi

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