Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31483 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31483 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGOBARDI SAVERIO N. IL 14/11/1950
avverso la sentenza n. 5246/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato perchè “Ai sensi degli art. 606, 10
comma, e 591, 1° comma, lett c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]. Nel caso in esame il ricorrente non tiene
conto della specifica motivazione resa dalla Corte d’Appello e di cui alle pp.
2 e 3 della sentenza impugnata e le censure, generiche nel contenuto,
attengono ad aspetti di merito, senza manifestare specifiche violazioni di
legge.

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

L’imputato LONGOBARDI Saverio, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio della motivazione perchè non sono condivisibili le argomentazioni
poste a sostegno dell’affermazione della responsabilità dell’imputato

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