Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31482 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31482 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DILONARDO TOMMASO N. IL 12/10/1946
avverso la sentenza n. 856/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 15/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ripropone, con riferimento ala valutazione delle prove
testimoniali le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, senza formulare specifiche censure alla motivazione della sentenza
impugnata; la mancanza di specificità del motivo è apprezzabile non solo per
la sua genericità (quale indeterminatezza del contenuto), ma anche nel caso
della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; di qui discende
che non possono essere ignorate le esplicitazioni del giudice censurato senza
cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, 1° comma,
lett. c), all’inammissibilità.
Per quanto attiene alla valutazione delle spontanee dichiarazioni rese
dall’imputato, va osservato che lo apprezzamento espresso dalla Corte
d’Appello è una valutazione di merito, resa sulla base della complessiva
valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, nè la
difesa ha spiegato le ragioni per le quali sarebbe errata la valutazione resa
dalla Corte territoriale che a pagina 6/7 ha dato conto delle ragioni della
propria decisione.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

L’imputato DILONARDO Tommaso, ricorrendo per Cassazione il
provvedimento epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione: perchè la penale responsabilità dell’imputato è
stata pronunciata sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali (persone offese)
non sufficientemente riscontrate, apoditticamente la Corte ha ritenuto non
credibili le spontanee dichiarazioni rese dall’imputato

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