Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31481 del 08/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 31481 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di MAURO Armando, n. a Napoli il
16.04.1965, rappresentato e assistito dall’avv. Gaetano Inserra,
avverso il decreto di archiviazione, n. 2152/2013 emesso dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data
21.01.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.ssa
M. Giuseppina Fodaroni che, in data 25.02.2014, ha chiesto di
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con ogni conseguente
pronuncia.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 08/07/2014

1. Con il gravame in oggetto si adduce la violazione degli artt. 408,
comma 2, 410, 127 cod. proc. pen., 33 disp. att. cod. proc. pen., in
ragione della mancata notifica dell’avviso ex art. 408 cod. proc. pen.
alla parte lesa Mauro Armando presso il difensore designato,
demandato a riceverla quale domiciliatario ex lege. Da qui la richiesta
di dichiararsi la nullità del decreto di archiviazione emesso in data
21.01.2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Napoli nel procedimento a carico di Migliarotti Alessandro, ordinandosi
la notifica dell’avviso di richiesta di archiviazione onde consentire alla
persona offesa di proporre eventuale atto di opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, immeritevole di
accoglimento.
3. Come è noto, si afferma in giurisprudenza che, in tema di notifica alla
persona offesa del reato, affinchè l’art. 33 disp. att. cod. proc. pen.
possa trovare applicazione, è necessario che la nomina del difensore di
fiducia contenga l’indicazione del domicilio dello stesso, dovendosi, in
mancanza, procedere alla notifica diretta alla persona offesa, ai sensi
dell’art. 154 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 3, n. 38065 del 11/06/2013,
dep. 17/09/2013, P.O. in proc. Rossi, Rv. 226693, in fattispecie in cui
la persona offesa si era limitata ad indicare il nominativo del proprio
difensore e non il suo domicilio).
Fermo quanto precede, si osserva come nella fattispecie, la persona
offesa Mauro Armando, nell’atto di denuncia-querela aveva provveduto
alla nomina di ben due difensori di fiducia (l’avv. Gaetano Inserra e
l’avv. Flavio Lamberti) senza indicare il domicilio di alcuno di essi; dei
due difensori, uno aveva provveduto ad autenticare la sottoscrizione
dell’atto di denuncia-querela mentre l’altro era stato delegato al
deposito della querela. In presenza di doppia nomina di difensore, non
consentita dall’art. 101, comma 1 cod. proc. pen., senza alcuna
indicazione del domicilio di almeno uno dei due difensori, l’opzione non
poteva essere nel senso di effettuare una doppia notifica a ciascuno dei
due difensori, previo accertamento della loro domiciliazione bensì
quella della notifica (unica) alla persona offesa nella residenza della
stessa (essendo stata emessa l’elezione di domicilio): detta soluzione

2

risulta avvalorata, nella sua correttezza, dal rilievo che il legislatore,
con la disposizione di cui all’art. 33 disp. att. cod. proc. pen., ha inteso
rispondere ad esigenze di speditezza e di economia processuale e non
creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa persino
superiore a quello delineato per l’imputato (cfr., Cass., Sez. 3, n.
24062 del 13/05/2010, dep. 23/06/2010, P.O. in proc. Donati, Rv.

al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa, domiciliatario ex
legge ai sensi dell’art. 33 disp. att. cod. proc. pen., ove l’atto
medesimo sia notificato a mani proprie di quest’ultima): esigenze di
speditezza che risultano, all’evidenza, del tutto compromesse in un
caso come quello in esame di duplice nomina fiduciaria (non
consentita) in assenza di indicazione del domicilio dei difensori.
Dovendo di conseguenza trovare applicazione il combinato disposto
degli artt. 154, 157 cod. proc. pen., deve ritenersi del tutto
ritualmente effettuata la notifica dell’avviso ex art. 408 cod. proc. pen.
alla residenza indicata dal Mauro in querela (Napoli, via del Parco
Margherita 8) e quivi ricevuta da persona di famiglia convivente (la
moglie): notifica, all’evidenza, del tutto idonea a determinare la’
conoscenza in concreto da parte del destinatario dell’atto in parola.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte
Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per
ritenere che le parti “abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
Euro 1.000,00

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 8.7.2014

247794, secondo cui non dà luogo a nullità l’omessa notifica di un atto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA