Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31481 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31481 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTROPASQUA FRANCESCO N. IL 25/12/1976
DILECCE IVAN N. IL 15/01/1994
avverso la sentenza n. 3866/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di RIMINI, del 28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

MASTROPASQUA Francesco, con separato ricorso impugna la sentenza di
cui in epigrafe lamentando:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato
in modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di
applicazione dell’art. 129 cpp.
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non ha reso una
motivazione adeguata in relazione alla sussistenza di elementi di prova del
fatto
Il ricorsi sono manifestamente infondati per le seguenti ragioni.
Con riferimento al primo motivo, il ricorrente MASTROPASQUA, non
indica quale sia la causa di proscioglimento prevista dall’art. 129 cpp, che
erroneamente non è stata considerata dal giudice nella decisione impugnata.
Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti previsti dall’art. 581
I^ comma lett. c) cpp.
Con riferimento al secondo motivo dedotto dal MASTROPASQUA e dal
primo motivo dedotto da DILECCE Ivan, va rammentanto che “La richiesta
di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico
processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può
essere modificato unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice
abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi, anche
al p.m. – prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla
sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva
attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e
modalità di applicazione della pena; in tale ambito, l’obbligo di motivazione
deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti”. [Cass.
pen., sez. VI, 3.11.1998. Gasparini]. Con più specifico riferimento al termine
entro il quale il Giudice delle indagini preliminari deve assumere la decisione
prevista dall’art. 455 cpp, va osservato che trattasi di termine ordinatorio non
essendo prevista alcuna sanzione processuale per la sua inosservanza.

DILECCE IVAN, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe lamenta:
Violazione di legge, perché il giudice delle indagini preliminari ha
emesso il decreto di citazione per il giudizio immediato diciassette
giorni dopo la richiesta del Pubblico Ministero, con conseguente
nullità del decreto e di tutti i successivi atti, ivi compreso la
definizione del giudizio con il rito ex art. 444 cpp.

Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti devono
essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.

Così deciso in Roma il 5.5.2015

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle
ammende.

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