Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31480 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31480 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Salerno avverso
il decreto del 02/12/2011 della Corte di Appello di Salerno pronunciato
nei confronti di FESTOSI GUIDA MARIO nato il 27/09/1958;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Piero
Gaeta che ha concluso per l’annullamento del decreto.
FATTO
1. Con decreto del 02/12/2011, la Corte di Appello di Salerno
revocava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con
obbligo di dimora nel Comune di residenza per la durata di anni tre e
quella della confisca dei beni irrogata a FESTOSI Guida Mario con
decreto del 27/04/2010 del tribunale di Salerno.
Quanto alla misura personale, la Corte rilevava che

«deve

prendersi atto dell’assenza, quanto meno, del requisito dell’attualità
della pericolosità. Invero se pure vuole ritenersi, sulla scorta di quanto

Data Udienza: 24/06/2014

dichiarato dai collaboratori di giustizia, che alcune delle truffe all’INPS
abbiano avvantaggiato esponenti della criminalità organizzata locale e
siano, perciò, sintomo di una contiguità del prevenuto a quell’ambiente
criminale, non può non osservarsi che si tratta di condotte risalenti di

Maiale e clan Adelizzi), debellate agli inizi degli anni ’90 e non più
esistenti sul territorio (il dato può considerarsi alla stregua di un fatto
notorio, in considerazione delle numerose sentenze di condanna emesse
dall’a.g. salernitana e della collaborazione con la giustizia intrapresa dai
loro esponenti più importanti). Si aggiunga che costituisce dato di fatto
pacifico – in quanto acdarato con sentenza irrevocabile – quello della
sottoposizione del Festosi Guida e della madre, in quello stesso periodo,
ad usura ed estorsione proprio ad opera di soggetti coinvolti in quella
organizzazione criminosa; il che, ragionevolmente, consente di ritenere
che la disponibilità dimostrata dal predetto ad assumere fittiziamente
congiunti dei malavitosi sia stato il frutto di una situazione di
soggezione, più che di una consapevole scelta di “contiguità”».

Quanto alla misura patrimoniale, la Corte, dopo aver premesso che
«il valore dei beni oggetto di confisca non appare sproporzionato e la
loro disponibilità sufficientemente giustificata», spiegava, per ogni bene

sottoposto a sequestro, le ragioni per le quali «mancano sufficienti indizi
a collegare il patrimonio del prevenuto ad un’attività illecita, sì che il
promo – sia pure alla stregua della sommarietà della valutazione propria
del procedimento di prevenzione – possa considerarsi il frutto della
seconda».

La Corte, infine, confutava anche gli argomenti accusatori
rilevando quanto segue: «l’unico debole aggancio, a ben vedere, risiede
nella risalente attività di ausilio a singoli esponenti della criminalità
locale per la indebita percezione di indennità previdenziale. Non è noto,
peraltro, se, in corrispettivo, egli abbia ricevuto un vantaggio
patrimoniale e quale fosse la sua entità. Piuttosto, alla luce della vicenda
usuraria ed estorsiva di cui è stata vittima la madre del Festosi, può
ragionevolmente escludersi che lo stesso abbia tratto un qualche
vantaggio dai favori illeciti fatti agli esponenti del gruppo criminale, o

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quasi vent’anni e che esse si riferiscono ad associazioni malavitose (clan

comunque che questi siano stati di entità tale di determinare un
rilevante incremento del suo patrimonio. Nessun rilievo, invece, può
attribuirsi alla condanna (anch’essa peraltro riguardante fatti assai
risalenti) per tentata estorsione e calunnia, che, come esattamente

Festosi Guida ed è, perciò, del tutto sganciata dal contesto
delinquenziale in esame».

2. Avverso il suddetto decreto, ha proposto ricorso per cassazione
il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno deducendo i
seguenti testuali motivi:
2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di
altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della
legge penale in relazione alla ritenuta sufficienza dimostrativa – ai fini
della lecita provenienza delle possidenze del prevenuto – della sola
qualifica di imprenditore, senza alcun approfondimento in merito
all’adeguatezza dei redditi dal medesimo dichiarati negli anni nonché in
relazione alla ritenuta inconferenza (ai fini della valutazione della
quantomeno pregressa pericolosità) di condanne definitive riportate dal
prevenuto per i delitti di truffa continuata ai danni di ente pubblico
aggravata dalla finalità di agevolare un sodalizio mafioso ed estorsione
perpetrata facendo riferimento alla forza del sodalizio di appartenenza;
2.2. Motivazione apparente – mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato e dalla richiesta di applicazione della misura
di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dal p.m. (art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p.), con riferimento all’omessa valutazione di
circostanze di fatto specificamente indicate dal p.m. nella sua richiesta
di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale,
pienamente condivise dal tribunale di Salerno nel suo decreto datato
27/04/2010 e nel decreto di sequestro datato 30/11/2009,
espressamente richiamato dal tribunale nel suo successivo
provvedimento;

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evidenziato dall’appellante, si collega ad un credito di gioco vantato dal

2.3. Travisamento dei fatti così come (diversamente) risultanti dal
testo del decreto del tribunale di Salerno datato 27/04/2010 impugnato
dal Festosi Guida, dal testo del decreto di sequestro datato 30/11/2009
(espressamente richiamato dal tribunale nel suo successivo
provvedimento), dalla richiesta di applicazione della misura di

prevenzione personale e patrimoniale avanzata dal p.m. nonché dal
contenuto di sentenze di condanna nei confronti del festosi guida
espressamente menzionate (travisandone le statuizioni e/o
ridimensionandone la portata) dalla Corte d’appello nella sua decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il ricorso
per cassazione, per la fattispecie in esame, è ammissibile solo per
violazioni di legge.

3.

Quanto alla misura di prevenzione personale, il ricorrente

(pag. 5 ss del ricorso), a fronte della puntuale motivazione addotta dalla
Corte, che ha chiarito che, nel caso di specie, non era sussistente il
requisito dell’attualità, in pratica, si è limitato a reiterare e far leva su
quegli stessi elementi analiticamente confutati dalla Corte, deducendo
un preteso vizio motivazionale che però, non è deducibile in questa sede
di legittimità.
In altri termini, il ricorrente si è limitato ad offrire una lettura
alternativa del compendio probatorio, senza però evidenziare alcuna
violazione di legge e cioè senza spiegare le ragioni per le quali la Corte
avrebbe violato il principio di diritto secondo il quale le misure di
prevenzione personali hanno come presupposto il requisito dell’attualità
della pericolosità.

4.

Stessa cosa dicasi,

mutatis mutandis,

patrimoniale.

4

per la misura

/

Il ricorrente, infatti, ancora una volta, deduce vizi motivazionali
che, però, non sono deducibili in sede di legittimità, limitandosi ad
effettuare una lettura alternativa del compendio probatorio.
Il ricorrente, in particolare, sostiene che la Corte sarebbe incorsa

aveva sostenuto che non era ravvisabile la sproporzione rispetto al
reddito.
Ma, così non è, perché la Corte, per ogni singolo bene, ha
spiegato le ragioni per cui non fosse ravvisabile la sproporzione: non si
è, quindi, di fronte ad un’ipotesi di omessa motivazione (e cioè di una
violazione di legge), ma, a tutto concedere, come riconosce ed ammette
lo stesso ricorrente, ad un vizio motivazionale (travisamento della
prova) che non è deducibile in sede di legittimità.
In altri termini, la doglianza del ricorrente, è di puro merito
sicchè non può che dichiararsi inammissibile.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Roma 24/06/2014
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Gentile)

1-16tA”

in un evidente travisamento del materiale probatorio nella parte in cui

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