Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31480 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31480 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOMINGO FRANCESCO N. IL 11/05/1983
avverso la sentenza n. 291/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ripropone in questa sede, in termini
generici e con
considerazioni di fatto, le ragioni che già avevano costituito oggetto di
gravame in sede di appello, senza peraltro introdurre censure specifiche alla
motivazione della decisione impugnata.
Pertanto il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti va qui ribadito il principio per il quale, “È inammissibile il ricorso
per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specci ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. [Cass. pen., sez. VI, 1103-2009, n. 20377 Ced Cass., rv. 243838].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rofna il 5.5.2015

L’imputato DOMINGO Francesco, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione poichè dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa
non può sostenersi la sussistenza di una minaccia idonea ad escludere la
volontà e la libertà di autodeterminazione della stessa persona ofesa
§2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione
della pena

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