Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31479 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31479 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ALLOCCA Diego, n. il 9.6.1963;
2) ADDUCI Maria Rita, n. il 24.2.1971;
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 6.2.2014;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Aldo Policastro,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Allocca Diego e Adduci Maria Rita ricorrono per cassazione – a
mezzo del loro difensore – avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di
Roma del 6.2.2014 (emessa a seguito di udienza camerate), che ha
rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. relativamente al
procedimento iscritto nei loro confronti e ha disposto la formulazione
dell’imputazione in ordine ai reati di cui agli artt. 640, 61 nn. 5, 7 e 11,
nonché 48 e 479 cod. pen.

Data Udienza: 20/06/2014

2. Con l’unico motivo di ricorso, deducono la inosservanza e l’erronea
applicazione dell’art. 409 cod. pen., nonché l’abnormità dell’ordinanza del
G.I.P., per avere il G.I.P. disposto che il pubblico ministero procedesse
nei loro confronti non solo per il reato che era iscritto nel registro di cui
all’art. 335 cod. proc. pen., ma anche per reati e aggravanti non
previamente iscritti.

proposizione del ricorso.
Invero, come statuito più volte da questa Corte suprema, nel
procedimento di archiviazione, il rapporto che si instaura riguarda
direttamente il G.I.P. ed il P.M., titolare esclusivo dell’esercizio dell’azione
penale (così, Cass., Sez. 5, 30/06/2010 n. 29186); perciò unico
legittimato ad eventuali doglianze è il P.M. cui l’ordine di formulazione
dell’imputazione coatta è diretto (Sez. 4, n. 10877 del 20/01/2012 Rv.
251986). Gli indagati, pertanto, non sono legittimati a dolersi di quanto
stabilito dal G.I.P.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 20 giugno 2014.

Il ricorso è inammissibile, non essendo i ricorrenti legittimati alla

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