Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31478 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31478 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PJETRI Fatjon, n. il 26.4.1980;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 17.10.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. METRI Fatjon ricorre per cassazione – a mezzo del suo difensore avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 17.10.2013,
emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale gli è stata
applicata la pena concordata per i delitti di rapina e ricettazione.
2. Con l’unico motivo di ricorso, deduce la inosservanza e l’erronea
applicazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in
relazione alla mancata concessione della detta attenuante per non avere
il giudice considerato la condotta dell’imputato, la lettera di scuse da lui
inviata alle persone offese e la dichiarazione di queste di voler accettare
l’offerta risarcitoria da lui avanzata.

Data Udienza: 20/06/2014

La censura è manifestamente infondata.
Dal primo periodo della motivazione della sentenza impugnata – che
l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente
nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto – risulta che
l’imputato ha chiesto la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., con l’applicazione della pena finale di anni tre di

effettuata dalle parti all’udienza del 17.10.2013, previa applicazione delle
sole circostanze attenuanti generiche, da valutarsi equivalenti alle
contestate aggravanti.
Il giudice ha integralmente accolto e recepito l’accordo delle parti, il
quale non comprendeva affatto la concessione dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 6 cod. pen.
L’accordo è vincolante per la parte, che non può pretendere di
ottenere dal giudice ciò cui ha rinunciato; né il giudice ha il potere di
modificare l’accordo delle parti, potendo solo accogliere o rigettare la
richiesta di applicazione della pena.
Questa Corte, in tema di patteggiamento, ha costantemente
affermato che l’accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di
recesso (Sez. 6, n. 28427 del 12/03/2013 Rv. 256455) e che è
inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la
misura della pena, salvo che si versi in un caso di pena illegale (Sez. 3, n.
10286 del 13/02/2013 Rv. 254980; Sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013 Rv.
257146).
Nel caso di specie, nessuna illegalità della pena è lamentata dal
ricorrente, cosicché il ricorso risulta inammissibile
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilit’ – al zgamento a favore della Cassa delle ammende della(
somma di euro_1
dedotti.

così equitativamente fissata in ragione dei motivi

reclusione ed euro 900 di multa determinata, secondo la rettifica

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il icorr te al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

Penale, addì 20 giugno 2014.

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