Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31478 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31478 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NARS HOSNI N. IL 04/12/1980t
avverso la sentenza n. 3887/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato, perchè “Ai sensi degli art. 606, 1°
comma, e 591, 1° comma, lett c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specca
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 2401091.
Nel caso in esame le censure sono state formulate in termini assai generici e
non sono indicati vizi specifici della motivazione desumibili dal testo del
provvedimento impugnato
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015
L’imputato NASR HOSNI, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione, mancanza di prove sufficienti, poichè la penale
responsabilità è stata affermata sulla scorta del solo riconoscimento della
persona offesa e omessa valutazione delle dichiarazioni difensive.