Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31478 del 05/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31478 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NARS HOSNI N. IL 04/12/1980t
avverso la sentenza n. 3887/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato, perchè “Ai sensi degli art. 606, 1°
comma, e 591, 1° comma, lett c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specca
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 2401091.
Nel caso in esame le censure sono state formulate in termini assai generici e
non sono indicati vizi specifici della motivazione desumibili dal testo del
provvedimento impugnato
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

L’imputato NASR HOSNI, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione, mancanza di prove sufficienti, poichè la penale
responsabilità è stata affermata sulla scorta del solo riconoscimento della
persona offesa e omessa valutazione delle dichiarazioni difensive.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA