Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31477 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31477 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MICILLO SALVATORE N. IL 07/02/1978
avverso la sentenza n. 115/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già affermato in numerose precedenti decisioni assunte in sede di
legittimità, alle quali questo Collegio ritiene di aderire va qui ribadito che:
Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è
rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta
alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo; pertanto nella
determinazione della sanzione ben possono essere presi in esame uno o
alcuni soltanto degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. purché della scelta
decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione. [Cass. pen.,
sez. IV, 15.2.2007, Usala]. Nel caso in esame (v. pag. 25 e ss e 26 in
particolare) la Corte d’Appello ha reso motivazione adeguata sufficiente a far
comprendere i motivi posti a giustificazione della decisione di considerare le
attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti. La motivazione è
adeguata e non è censurabile nel merito.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015
L’imputato MICILLO SALVATORE, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alla indicazione dei criteri
con i quali è stata determinata la pena;
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alla indicazione dei criteri
con i quali è stato effettuato il giudizio di comparazione fra circostanze;