Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31476 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31476 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANEL EDUARD N. IL 11/10/1969
avverso la sentenza n. 4995/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
26/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista
dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei
requisiti previsti dall’art. 581 I^ comma lett. c) cpp. Inoltre va qui ribadito
che:
1) “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. [Cass.
pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
2) “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo di imputazione) con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo
all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini
e nei limiti dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n. 34494
in Ced. Cass. Rv. 234824].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.500,00 alla Cassa delle ammende

L’imputato ROMANEL Eduard, ricorrendo per Cassazione avverso la
sentenza di cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato
in modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di
applicazione dell’art. 129 cpp.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5.5.2015

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