Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31475 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31475 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VOLPI GABRIELE N. IL 01/05/1969
avverso la sentenza n. 3706/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

L’imputato VOLPI Gabriele, ricorrendo per Cassazione il provvedimento
epigrafe riportato, lamenta:
§1) Violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto che doveva
essere contestato in termini di furto e non di ricettazione
2) Violazione di legge perchè non è stata riconosciuta la attenuante di cui
all’art. 648 II^ comma co
§3) violazione dell’art. 62 bis cp e vizio di motivazione
§4) erronea applicazione dell’art. 99 cp utilizzato sia per negare la attenuante
di cui al II” comma dell’art. 648 cp, sia per negare le attenuanti generiche.
Il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, senza formulare specifiche censure alla motivazione
della sentenza impugnata; la mancanza di specificità del motivo è
apprezzabile non solo per la sua genericità (quale indeterminatezza del
contenuto), ma anche nel caso della mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione; di qui discende che non possono essere ignorate le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591, 1° comma, lett. c), all’inammissibilità.
Va inoltre aggiunto che il quarto motivo di ricorso è manifestamente
infondato perchè, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte
territoriale non ha riconosciuto la ipotesi attenuante di cui al II^ comma
dell’art. 648 cp, ma per una serie di elementi di fatto concomitanti (valore del
mezzo, possesso di arnesi da scasso, fuga, guida della vettura senza patente,
negativa personalità dell’imputato e pluricidivanza) e non facendo /
riferimento alla sola recidiva; con riferimento alle negazione delle attenuanti i
generiche, la Corte d’Appello ha preso in considerazione ex art.133 cp anch
il fatto che all’imputato è stata imposta la misura della sorveglianza special
con obbligo di soggiorno. La motivazione è adeguata e non manifestamente
illogica e supera le censure mosse.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame

MOTIVI DELLA DECISIONE

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5.5.2015

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