Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31474 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31474 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONFARDECI TOMMASO N. IL 26/05/1989
avverso la sentenza n. 4236/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato perchè “Ai sensi degli art. 606, 1°
comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]
Nel caso in esame la Corte d’Appello ha reso specifica motivazione a pag. 5
delle ragioni per le quali il fatto è stato ritenuto come ipotesi di tentativo di
estorsione e a pagina 6 sono state esplicitate le ragioni per le quali non sono
state riconosciute le attenuanti generiche.
Le censure mosse, su entrambi i punti, non tengono conto della motivazione
della Corte d’Appello e nella sostanza costituiscono una mera riproposizione
delle deduzione svolte con i motivi di appello, senza muovere critiche
specifiche al provvedimento qui impugnato.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

L’imputato BONFARDECI Tommaso, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione e violazione di legge perchè il fatto ascritto in
termini di violazione degli artt. 56, 629 cp, doveva essere riqualificato in
violazione dell’art. 612 cp.
§2) violazione degli artt. 132, 133 e 62 bis cp, per non essere state
riconosciute le attenuanti generiche

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