Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31473 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31473 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTESARCHIO ANTONIO N. IL 21/05/1963 parte offesa nel
procedimento
c/
CICCONE VINCENZO N. IL 19/09/1963
avverso l’ordinanza n. 845/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato proposto dalla parte personalmente e come tale è
inammissibile secondo la giurisprudenza costante di questa Corte.
Il riferimento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente con la memoria
contenente i motivi aggiunti, non è corretto facendo riferimento ad una
fattispecie (avvenuta costituzione della parte civile) che esula dal caso in
esame, non risultando alcuna costituzione di parte civile.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015
MONTESARCHIO Antonio, ricorrendo personalmente per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) il vizio di motivazione del provvedimento di archiviazione con
riferimento all’ammissibilità della truffa processuale di cui all’art. 374 cpp.
Con memoria depositata il 27.4.2015 il ricorrente ha sostenuto l’infondatezza
della tesi della inammissibilità del ricorso proposto personalmente dalla
persona offesa avverso il decreto di archiviazione.