Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31472 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31472 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUARTARARO GIROLAMO N. IL 16/10/1982
avverso la sentenza n. 2581/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, senza formulare specifiche censure alla motivazione
della sentenza impugnata; la mancanza di specificità del motivo è
apprezzabile non solo per la sua genericità (quale indeterminatezza del
contenuto), ma anche nel caso della mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione; di qui discende che non possono essere ignorate le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591, 1° comma, lett. c), all’inammissibilità.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

L’imputato QUARTARARO Girolamo, ricorrendo per Cassazione il
provvedimento epigrafe riportato, lamenta:
§1) Violazione degli artt. 530 cpp e 648 cp e vizio di motivazione
§2) Violazione del IIA comma dell’art. 648 cp.

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