Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31471 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31471 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VELIU DRITAN N. IL 20/01/1993
avverso la sentenza n. 773/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già affermato in numerose precedenti decisioni assunte in sede di
legittimità, alle quali questo Collegio ritiene di aderire, va qui ribadito che:
“La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego
dei criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena congrua»,
«pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del
reato o alla capacità a delinquere”. [Cass. pen., sez. II, 26.6.2009, n. 36245 in
Ced Cass. Rv 245596]. Nel caso in esame all’imputato è stata irrogata una
sanzione modesta che si attesta verso i minimi edittali, sicchè la motivazione
della Corte d’Appello sul punto è adeguata.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

L’imputato VELIU DRITAN, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alla indicazione dei criteri
con i quali è stata determinata la pena;

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