Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31470 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31470 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROGIO GIOVANNI N. IL 08/01/1946
avverso la sentenza n. 4820/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, senza formulare specifiche censure alla motivazione
della sentenza impugnata; la mancanza di specificità del motivo è
apprezzabile non solo per la sua genericità (quale indeterminatezza del
contenuto), ma anche nel caso della mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione; di qui discende che non possono essere ignorate le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591, 1° comma, lett. c), all’inammissibilità.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravarne
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
a il 5.5.2015

L’imputato AMBROGIO Giovanni, ricorrendo per Cassazione il
provvedimento epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in
ordine alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere contestato
come ipotesi di furto ex art. 624 bis cp e non già come rapina tentata.
§2) vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6
cp

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