Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3147 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3147 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO MARIO N. IL 16/06/1967
avverso la sentenza n. 5845/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Co, Lo frterriWCOP.0
che ha concluso per .e
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Co

Data Udienza: 12/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9.5.2012, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica dichiarava Mario Di Mauro colpevole del delitto p. e. p dall’art. 73 del
D.P.R 309/90 e, esclusa la recidiva, con le attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante , lo condannava alia pena di anni sei e mesi sei di reclusione e euro 30.000,00 di multa, con la pena accessorie della interdizione legale
durante la pena e della sospensione in perpetuo dai pp.uu, con confisca di quan-

Il fatto ascritto all’imputato consisteva nell’avere con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, ceduto dosi di sostanza stupefacente del tipo
marijuana a diversi soggetti, dei quali venivano identificati solo Barracore Andrea, la cui dose per gr. 1,00 veniva sequestrata, nonché detenuto, già pronte
per lo spaccio ed occultate in luogo defilato, altre nove dosi della stessa sostanza
per un peso lordo di 10, 1 gr. complessivi e netto di 6,162 gr. (titolo di Delta 9
THC del 13,9% in peso pari a 0,857 gr. di principia attivo = 34,3 dosi medie singole), sequestrati unitamente alla somma di euro 30,00 e ad altra dose pronta
per essere ceduta all’acquirente Raucci Pellegrino che aveva già pagato; con la
circostanza aggravante di aver commesso il fatto profittando delle condizioni oggettive (ora tarda) tali da ostacolare la pubblica difesa. In Napoli (via Pallonetto
a S.Lucia) la notte tra il 23 e il 24 giugno 2011 dalle ore 22.30 alle ore 00.30
Con la recidiva reiterata anche specifica.
La Corte d’Appello di Napoli, pronunciando sull’appello dell’imputato, con
sentenza del 6.3.2013 depositata il 19.4.2013, in parziale riforma della sentenza
impugnata, con le già concesse circostanze attenuanti generiche ed esclusa
l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p., rideterminava la pena in anni due e mesi
sei di reclusione ed euro 6000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione nei termini di

ta in sequestra e distruzione della sostanza stupefacente.

legge l’imputato, con l’ausilio del proprio difensore, deducendo il seguente, unico
motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: violazione
dell’art. 123 cod. proc. pen. in relazione all’art. 458 cod. proc. pen. in quanto il
giudice di merito aveva ritenuto tardiva la richiesta di giudizio abbreviato erroneamente inviata alla cancelleria del giudice monocratico.

Il ricorrente chiedeva, pertanto che questa Corte di Cassazione volesse annullare con rinvio la sentenza impugnata.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è fondato e pertanto la sentenza impugnata, in uno
con quella del giudice di prime cure, va annullata, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio che tenga conto dell’intervenuta (e
tempestiva) richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputato.

2. Emerge, infatti, dagli atti che il decreto di giudizio immediato emesso dal

Casa Circondariale di San Gimignano, ove lo stesso era detenuto.
Vi è poi in atti una nota di trasmissione proveniente dalla Casa Circondariale
di San Gimignano datata 14.12.2011 (quindi ancora nel termine di gg. 15 dalla
notifica entro cui l’imputato poteva chiedere di accedere al rito abbreviato) di
una missiva vergata a mano dall’imputato che reca la data del 9.12.2011 ed è
indirizzata al giudice monocratico, ma che il carcere correttamente invia al Gip.
Sulla nota vi è un “depositato” del Tribunale di Napoli, di cui, tuttavia, non si
comprende l’ufficio. L’11.1.2012 il giudice monocratico annota sulla richiesta “V°

si prowederà in udienza”. E quello stesso giorno, in udienza, ritenutala tardiva,
rigetta la richiesta di giudizio abbreviato.
Nella sentenza di appello si rileva poi che la richiesta di abbreviato redatta
dall’imputato risulta “pervenuta in cancelleria in data 30.12.2011, ben oltre il

termine di quindici giorni stabilito dall’art. 458 cod. proc, pen. a pena di decadenza”.
3. Dalle sopra indicate emergenze degli atti, cui questa Corte ha avuto accesso attesa la natura della questione sollevata, si palesa che la richiesta avanzata dal detenuto era stata tempestiva.
Ai sensi dell’art. 458 cod. proc. pen. l’imputato, a pena di decadenza, può
chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice perle in-

Gip di Napoli venne regolarmente notificato il 1.12.2011 all’imputato presso la

dagini preliminari la richiesta, con la prova dell’avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
E tale facoltà è stata tempestivamente esercitata dall’imputato detenuto nel
momento in cui ha depositato la propria richiesta all’ufficio matricola del carcere.
Ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., infatti: “1 . L’imputato detenuto o in-

ternato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse
sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità
competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità
giudiziaria. 2. Quando l’imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare
ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, di3

i

chiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il
quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente. Le impugnazioni,
le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle
denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa”.
E’ stato rilevato da questa Corte che la ratio di tale norma è quella di impedire che lo status detentionis si traduca in una menomazione processuale per

dall’ordinamento, accordando al soggetto detenuto od internato la facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste direttamente all’amministrazione
penitenziaria o ad un ufficiale di p.g., con efficacia corrispondente alla presentazione diretta all’autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 42151 del 16/11/2010, rv.
248825.
In definitiva, come si rileva nella pronuncia citata, la legge di rito considera
l’ufficio del direttore dello stabilimento di detenzione come una “propaggine”
dell’ufficio di cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria, parificando, in ordine alla possibilità pratica di esercitare il diritto di difesa, la situazione dell’imputato detenuto, privato della libertà personale, a quella dell’imputato (indagato)
libero, così attuando concretamente l’enunciato dell’art. 24 Cost., comma 2, (v.
Sez. U, n. 00002 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208268).
La disposizione riguarda pertanto soltanto le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti all’imputato nell’ambito del procedimento come quella di cui all’odierno processo- e non ogni corrispondenza privata
dell’imputato in stato detentivo.
Ininfluente è, dal punto di vista dell’imputato, che l’ufficio matricola abbia o
meno provveduto correttamente alle annotazioni della richiesta nel registro. Vi è
prova, come detto, che il 14.12.2011, cioè ancora nei termini di legge, l’ufficio
matricola del carcere di San Gimignano ha predisposto la nota di trasmissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza del Tribunale
di Napoli in data 9.12.2012 emessa nei confronti dell’imputato Di Mauro Mario e
dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma il 12/12/2013.

l’imputato per la difficoltà ad esercitare, nelle forme ordinarie, i diritti riconosciuti

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