Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31468 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31468 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO VINCENZO N. IL 04/11/1970
avverso la sentenza n. 3244/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, senza formulare specifiche censure alla motivazione
della sentenza impugnata; la mancanza di specificità del motivo è
apprezzabile non solo per la sua genericità (quale indeterminatezza del
contenuto), ma anche nel caso della mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione; di qui discende che non possono essere ignorate le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591, 1° comma, lett. c), all’inammissibilità.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro
‘15.5.2015
L’imputato ESPOSITO Vincenzo, ricorrendo per Cassazione il
provvedimento epigrafe riportato, lamenta:
§1) violazione dell’art. 648 cp e dell’art. 337 cp, vizio di motivazione, perchè
il delitto di ricettazione non è stato derubricato in quello di furto ed ancora,
vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.