Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31467 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31467 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARIN CLAUDIO N. IL 26/07/1966
avverso la sentenza n. 2112/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato perchè “Ai sensi degli art. 606, 1°
comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. IL
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 2401091
Dalla lettura della decisione impugnata si evince che la Corte d’Appello ha
fornito adeguata risposta ai motivi di doglianza che sono stati riproposti
(negli stessi termini) anche in questa sede, senza confutare in modo adeguato
la motivazione della decisione qui impugnata.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravarne
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015
L’imputato MARIN Claudio, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale, mancando la
prova del dolo specifico nella commissione del reato, potendo il fatto ascritto
essere diversamente qualificato in termini di violazione dell’art. 624 cp