Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31467 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31467 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Gradoli Chiara

nata il 27.6.1950

avverso l’ordinanza del 18.10.2013
del Tribunale di Napoli
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Paolo Canevelli, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia

1

Data Udienza: 02/07/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la sola Gradoli Chiara,
a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, denunciando, quale terzo interessato
alla revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, limitatamente
alle somme depositate sui conti correnti intestati al Consorzio ed alle società ivi consorziate, la
violazione di legge in relazione agli artt.321 c.p.p. e 322 ter c.p., nonché agli artt. 19 e 53
D.L.vo 231 del 2001.
3. Con dichiarazione,
depositata in cancelleria, il difensore e procuratore speciale ha
comunicato di rinunciare al ricorso, avendo il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza
n.705 del 9.6.2014, disposto il dissequestro dei conti correnti e delle somme di denaro ivi
depositate , intestati al Consorzio Eso, di cui la Gradoli è amministratrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Essendo stato revocato il disposto sequestro, non vi è più interesse alla decisione.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interesse che l’art.568, quarto comma,
cod,proc. pen. richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve
persistere, fino al momento della decisione (dr.Cass.sez.un.n.20 del 9.10.1996).
3. Poichè l’Interesse alla decisione è venuto meno successivamente alla proposizione del
ricorso, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali
né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di
soccombenza (cfr.Cass.Sez.Un. n.20/96 cit.)

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 2.7.2014

1. Con ordinanza in data 18.10.2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato gli appelli proposti da
Gradoli Chiara, Sisti Pasquale ed Enrica Bardzki avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di
Napoli, emessa il 16.7.2013, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro
preventivo (ipotizzandosi il reato di cui all’art.10 ter D.L.vo 74/200) delle somme di denaro
depositate sui conti correnti delle rispettive società.

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