Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31466 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31466 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA BARBERA LIBORIO N. IL 15/02/1990
avverso la sentenza n. 12646/2009 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
L’imputato LA BARBERA Liborio, ricorrendo per Cassazione avverso la
sentenza di cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato
in modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di
applicazione dell’art. 129 cpp.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista
dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei
requisiti previsti dall’art. 581 JA comma lett. c) cpp. Inoltre va osservato che
1)”La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex
art. 129 c.p.p. [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 2366221.
2) “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile
dal capo di imputazione) con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo ali ‘art. 129 cpp per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica
della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti dell’art. 27 Cost”
[Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n. 34494 in Ced. Cass. Rv. 234824].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.500,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende,
42esponsabilità
1
prevista dall’art. 616 cpp.
Così deciso in Roma il 5.5.2015
MOTIVI DELLA DECISIONE