Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31466 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31466 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VUILLEUMIER Mark Ariste, nato a Bradford (Gb), il 1 marzo 1942;

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 28 giugno 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI il
quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

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Data Udienza: 03/07/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 giugno 2013 la Corte di appello di Salerno ha
parzialmente riformato la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva
condannato Vuilleumier Mark Ariste alla pena di anni uno di reclusione avendolo
ritenuto responsabile dei seguenti reati: a) violazione degli artt. 81, cpv, cod.
pen. e 2 legge 638 del 1983 per avere omesso, in qualità di legale
rappresentante della SAR Società Alberghi Ravello, di versare all’INPS le

gennaio/febbraio 2005 e da aprile 2005 a ottobre 2006, per un importo
complessivo di euro 51.701,00; b) violazione dell’art. 10-ter del dlgs n. 74 del
2000 perché, nella medesima qualità, aveva omesso di versare VIVA dovuta in
base alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2006 per un importo pari a
euro 50.834,00; c) violazione dell’art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000, per avere
nella predetta qualità, omesso di versare nell’anno 2006, le ritenute operate
quale sostituto di imposta, risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti,
per ‘un ammontare pari ad euro 50.199,00; d) violazione dell’art.

10-bis del

dIgs. n. 74 del 2000, per avere nella predetta qualità, omesso di versare
nell’anno 2007, le ritenute operate quale sostituto di imposta, risultanti dalle
certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare pari ad euro 54.788,00;
e) violazione degli artt. 81, cpv, cod. pen. e 2 legge 638 del 1983 per avere
Omesso, in qualità di legale rappresentante della Vini Tipici Episcopio, di
versare all’INPS le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei
dipendenti nel periodo ottobre/novembre 2007, per un importo complessivo di
eurO 339,00.
i •
‘La Col-tè di appello, in particolare, rilevava l’intervenuta prescrizione delle
condotte viOlative dell’art. 2 della legge n. 638 del 1983 commesse sino a tutto
il Mése di . giugno 2005; dichiarati, pertanto estinti i predetti reati, provvedeva a
rideterminare la sanzione inflitta al Vuilleumier in mesi undici e giorni 15 di
rec11.1sione.’
Avversò “detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato con
riferiMento alle violazioni riferite all’art. 2, della legge n. 638 del 1983,
affidandolo ad un solo motivo di doglianza.
COn questO il ricorrente lamentava che la Corte territoriale aveva fatto mal
governo dell’art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638 del 1983, nella parte in cui
prevede la non punibilità del datore di lavoro che provveda al pagamento dei
Versamenti omessi entro il termine di tre mesi dalla contestazione ovvero dalla
notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
In particolare il Vuilleumier si doleva del fatto che, non avendo egli mai
ricevuto l’avviso dell’accertamento della violazione da parte dell’INPS, egli non
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ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti nel periodo

era stato posto in condizione di usufruire della detta possibilità e da tale
circostanza la Corte salernitana non aveva tratto la conseguenza della sua non
punibilità; precisava, peraltro, il ricorrente che neppure poteva farsi decorrere il
termine trimestrale per il pagamento dall’avvenuta notificazione del decreto di
citazione a giudizio, posto che, per potere svolgere le medesime funzioni
dell’avviso di accertamento inviato dall’INPS, il decreto di citazione a giudizio,
secondo quanto ritenuto dalle SS UU di questa Corte con la sentenza n. 1855

accertamento, cosa nella specie non avvenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato parzialmente fondato, deve essere accolto per quanto di
ragione.
Osserva, infatti, questa Corte che, successivamente alla proposizione del
ricorso da parte del prevenuto, è stata dichiarata dalla Corte costituzionale, con
sentenza n. 80 del 2014, la illegittimità costituzionale dell’art.

10-ter della

legge n. 74 del 2000 nella parte in cui, relativamente all’ipotesi di reato
costituita dall’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale
‘presentata dal contribuente commessa sino al 17 settembre 2011, prevede
una soglia di punibilità pari ad euro 50.000,00 di imposta evasa per anno,
inferiore a quella prevista, nello stesso periodo, nel caso di dichiarazione
infedele.
Dovendo, pertanto, ritenersi che, per effetto della ricordata sentenza della
Corte costituzionale, con riferimento alle condotte poste in essere sino alla data
sopra indicata, siano penalmente rilevanti le sole condotte di omesso
versamento che superino la soglia di euro 103.291,38 prevista per il reato di
cui ^ all’art. 4 del dlgs n. 74 del 2000, si rileva che nel caso ora in esame eg
Vuilleumier è contestato l’omesso versamento, riferito all’anno di imposta 2006,
di IVA nella misura di solo euro 50.834,00.
Di conseguenza, quanto al reato a lui contestato sub 2 della rubrica, la
sehienza impugnata deve essere sen’altro annullata in quanto il fatto ascritto al
ricorrente non sussiste come reato.
Passando, a questo punto, ad esaminare più direttamente la doglianza
formulata dal ricorrente, avente ad oggetto la legittimità della sentenza
impugnata riguardo all’avvenuta sostanziale conferma della condanna da parte
del giudice di prime cure in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 5) della rubrica,
osserva il Collegio che questa ha pregio alcuno.
Ancora di recente questa Corte ha ritenuto, e l’orientamento allora espresso
è’ tuttora pienamente condiviso, che in tema di omesso versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione
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del 2012, avrebbe dovuto contenere tutte le indicazioni proprie dell’avviso di

dell’accertamento della violazione non necessita di formalità particolari,
potendo essere effettuata, indifferentemente, mediante un verbale di
contestazione o una lettera raccomandata ovvero ancora per mezzo di una
notificazione giudiziaria e ad opera sia di funzionari dell’istituto previdenziale
sia di ufficiali di polizia giudiziaria.
In particolare nella fattispecie questa Corte ha affermato, e la ipotesi è
perfettamente _sovrapponibile a quella ora in esame, che devono ritenersi

qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario, che, nel
caso di persona giuridica, è da individuarsi nella sede legale dell’ente o presso
la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 22 gennaio 2014, n. 2859).
Tanto considerato, si tratta, ora, di valutare in che termini l’ulteriore lasso di
tempo inter- Corso fra la sentenza di appello e l’attuale decisione abbia inciso con
riguardo al determinarsi della prescrizione dell’omesso pagamento di ulteriori
mensilità contributive, rispetto a quelle già dichiarate dalla Corte di appello di
Salerno.
A tale proposito osserva il Collegio che, trattandosi di ipotesi di delitto punito
con pena massima inferiore a cinque anni di reclusione, deve applicarsi il
combinato disposto degli artt. 157, comma primo, e 161, comma secondo, cod.
pen., per cui il reato, in linea di principio di prescrive nel termine di sette anni e
sei ‘mesi; tale termine, tuttavia, deve essere differito di tre mesi, in
conideraZiOne di quanto previsto dall’art. 2, comma

1-quater, della legge n.

638 del 1983 e di ulteriori sessanta giorni, secondo la previsione dell’art. 159,
comma primo, numero 3), cod. pen. considerato il rinvio dell’udienza
intervenuto nel corso del giudizio di appello dovuto a legittimo impedimento
dell’imputato.
Devono pertanto essere dichiarate prescritte tutte le condotte anteriori alla
data dei 3 agosto 2006.
In altre parole la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio,
per essersi ‘prescritti i reati contestati sub 1) della rubrica con riferimento alle
ritenute contributive operate sulle retribuzioni corrisposte sino a tutto il mese di
giugno 2006, residuando, invece, la penale responsabilità per le mensilità
‘successive sino all’ottobre 2006.
Considerato che la Corte di appello di Salerno, riuniti tutti i reati contestati
sotto il vincolo della continuazione, aveva determinato la pena ritenendo più
grave reato quello di cui all’art. 10-ter legge n. 74 del 2000, in relazione al
quale la condanna è, come detto, venuta meno per effetto della sentenza n. 80
del 2014 della Corte costituzionale, è necessario rimettere gli atti alla Corte di
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idonee le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della

appello di Napoli, competente in sede di rinvio, per la rideterminazione della
residua pena a carico del ricorrente.
PQM
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, per il capo 2) perché il fatto non
sussiste e per il capo 1) perché i reati sono estinti per prescrizione sino alla
mensilità del giugno 2006;
annulla la sentenza con rinvio alla Corte di Appella di Napoli per la determinazione

rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

della pena;

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