Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31465 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31465 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALLOZZI SIMONE N. IL 19/06/1982
avverso la sentenza n. 8906/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato perchè “Ai sensi degli art. 606, 1°
comma, e 591, 1 0 comma, lett c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109].
Più in particolare va osservato che l’atto di appello (che per il suo contenuto è
ai limiti dell’inammissibilità) si appunta sul diverso tema relativo alla entità
del trattamento sanzionatorio in ordine al trattamento sanzionatorio, in ordine
al quale la Corte territoriale ha reso motivazione adeguata e non sindacabile
in questa sede. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il
ricorrente non fornisce alcuna indicazione concreta in ordine alla denunciata
inosservanza dei termini minimi a comparire avanti alla Corte d’Appello e
non dimostra di avere tempestivamente dedotto la questione entro i termini
previsti per il compimento della formalità di apertura del dibattimento.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015
L’imputato PALLOZZI Simone, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) violazione dell’art 62 n. 6 cp, per non essere stata riconosciuta la suddetta
attenuante
§2) violazione di legge per inosservanza dei termini di notificazione