Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31465 del 05/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31465 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALLOZZI SIMONE N. IL 19/06/1982
avverso la sentenza n. 8906/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato perchè “Ai sensi degli art. 606, 1°
comma, e 591, 1 0 comma, lett c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109].
Più in particolare va osservato che l’atto di appello (che per il suo contenuto è
ai limiti dell’inammissibilità) si appunta sul diverso tema relativo alla entità
del trattamento sanzionatorio in ordine al trattamento sanzionatorio, in ordine
al quale la Corte territoriale ha reso motivazione adeguata e non sindacabile
in questa sede. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il
ricorrente non fornisce alcuna indicazione concreta in ordine alla denunciata
inosservanza dei termini minimi a comparire avanti alla Corte d’Appello e
non dimostra di avere tempestivamente dedotto la questione entro i termini
previsti per il compimento della formalità di apertura del dibattimento.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

L’imputato PALLOZZI Simone, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) violazione dell’art 62 n. 6 cp, per non essere stata riconosciuta la suddetta
attenuante
§2) violazione di legge per inosservanza dei termini di notificazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA