Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31464 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31464 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTINELLI LUIGI N. IL 08/05/1954
avverso la sentenza n. 57591/2008 TRIBUNALE di NAPOLI, del
17/04/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
n
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista
dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei
requisiti previsti dall’art. 581 I^ comma lett. c) cpp
A ciò va aggiunto che:
“La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex
art. 129 c.p.p. [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622] e che
“in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo di imputazione)
con l’affermazione della correttezza della qualifìcazione giuridica di esso,
con il richiamo all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n. 34494 in
Ced. Cass. Rv. 234824].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.500,00 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi nella condotta processuale
del ricorrente gli estremi della responsabilità prevista dall’art. 616 cpp
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015
L’imputato MARTINELLI Luigi, ricorrendo per Cassazione avverso la
sentenza di cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato
in modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di
applicazione dell’art. 129 cpp.