Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31463 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31463 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDA RIGERS N. IL 01/05/1987
VELIU ORGEST N. IL 12/08/1983
avverso la sentenza n. 557/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

HUDA RIGERS e VELIU ORGEST, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamentano:
§1) Vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cpp in ordine alla
valutazione degli elementi di prova. I ricorrenti sostengono che la prova del
fatto si fonda esclusivamente sulla circostanza del rinvenimento del corpo del
reato nel possesso degli imputati, senza tenere conto delle dichiarazioni da
questi ultime rese nel corso delle indagini preliminari e senza tenere conto
del modesto valore del bene
§2) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante
di cui all’art. 62 bis cp
Il ricorso è manifestamente infondato alla luce del qui richiamato principio
per il quale “Ai sensi degli art. 606, 1 0 comma, e 591, 1° comma, lett c),
c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art.
581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente
giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo
e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]
Nel caso in esame i ricorrenti non hanno formulato specifiche censure in
diritto relative alla motivazione del provvedimento impugnato, ma hanno
illustrato una loro personale diversa valutazione delle circostanze di fatto,
così introducendo censure che attengono al merito della decisione impugnata
e come tali non suscettibili di considerazione in questa sede.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e )01 ricorrent< devo essere condannatk al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame P. Q. M. Dichiara inammissÚiJA ri orso e condanna il ricorrent

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