Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31463 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31463 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1)Leobilla Pasquale
2)De Simone Giuseppe Cosimo

nato il 5.8.1956
nato il 17.4.1979

avverso la sentenza del 25.9.2013
del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Ostuni
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Fulvio Baldi, che ha
chiesto rigettarsi il ricorso
sentito il difensore, avv. Donata Giorgia Cappelluto, in sost.
avv.X.Z., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

1

Data Udienza: 03/07/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, denunciando la inosservanza ed erronea applicazione
degli artt.157, 158 c.p., 55 e 1161 Cod. Nav. per l’omessa declaratoria di estinzione del reato
per intervenuta prescrizione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il reato di cui agli artt.55 e 1161 Cod. Nav. ha natura
permanente, ma la permanenza cessa con la materiale esecuzione dell’opera nella fascia di
trenta metri dal demanio marittimo.
Dalla stessa sentenza impugnata (e dai titoli autorizzativi depositati) risulta che le opere erano
state ultimate già nell’anno 2007.
Del resto, che i lavori fossero già completati emerge dal verbale di constatazione, redatto dalla
G.d.F. il 4.10.2011, e dalla testimonianza Brandi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. In ordine alla natura del reato di cui all’art.55-1161 cod.nav., contestato ai ricorrenti, la
giurisprudenza di questa Corte non ha assunto posizioni univoche. I contrasti giurisprudenziali
sono stati, però, risolti dalle Sezioni Unite che, con sentenza n.17178/2002, hanno stabilito il
condivisibile principio che il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zona distante
meno di trenta metri dal demanio marittimo (cd.fascia di rispetto) previsto dagli artt.55-1161
del codice della navigazione, ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al
momento di cessazione dell’attività vietata.
La condotta dell’agente non termina infatti con l’inizio dei lavori, protraendosi per tutta la
durata degli stessi. Una volta completata l’opera, però, si determina il definitivo esaurimento
dell’attività illecita, non potendo più il soggetto far cessare la situazione antigiuridica con
l’adempimento del precetto.
Sicchè la permanenza del reato cessa con il conseguimento dell’autorizzazione, con la
sospensione dei lavori, con il loro perfezionamento o, in mancanza, con la sentenza di primo
grado.
2.1. Fondamentale pertanto è l’accertamento della data di ultimazione dei lavori.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è completamente carente, essendosi il
Tribunale limitato ad accertare che le opere erano state realizzate, senza la prescritta
autorizzazione, entro i trenta metri dal confine del demanio marittimo e, quindi, a ritenere la
configurabilità del reato contestato.
Lo stesso Tribunale, però, sia pure ad altri fini (per dimostrare cioè l’interessamento del
proprietario Leobilla alla realizzazione delle opere e quindi per affermarne la penale
responsabilità in ordine al reato ascritto), ha accertato che il predetto era titolare di titoli
abilitativi “all’installazione di alcuni bagni prefabbricati e della sistemazione esterna, già
rilasciati nel 2007” e che il medesimo nella documentazione presentata per ottenere la
sanatoria si qualificava “come esecutore delle opere” (pag.2 sent.).
Le opere in questione erano state, quindi, realizzate già nel 2007, come emergeva dai titoli
rilasciati in sanatoria in quell’epoca.

2

1. Il Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Ostuni, con sentenza del 25.9.2013, ha dichiarato
Leobilla Pasquale e De Simone Giuseppe Cosimo colpevoli del reato di cui agli artt. 110 c.p.,
1161 Cod.Nav., ascritto al capo b), e li ha condannati alla pena di euro 500,00 di ammenda
ciascuno.
Ha ritenuto il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni del teste Brandi dell’Ufficio tecnico del
Comune di Ostuni, che le opere di cui all’imputazione, erano state realizzate entro la fascia di
trenta metri dal demanio marittimo, in un terreno di proprietà del Leobilla, dove il De Simone
svolgeva l’attività commerciale, senza l’autorizzazione prevista dal Codice della Navigazione.
Era, pertanto, configurabile il reato contestato.

Del resto è pacifico, come evidenziano i ricorrenti, che, al momento del sopralluogo, i lavori
risultavano completati.
Deve, allora, ritenersi che la permanenza del reato sia cessata nell’anno 2007, per cui il
termine massimo di prescrizione di anni 5 (tenuto conto anche della interruzione ex artt.160 e
161 c.p.) è maturato fin dal 2012, prima cioè della emissione (25.9.2013) della sentenza
impugnata.
2.2. Va emessa, pertanto, immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 3.7.2014

P. Q. M.

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