Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31462 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31462 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

Dott. MARIO GENTILE
Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Dott. MARGHERITA TADDEI
Dott. UGO DE CRESCIENZO
Dott. PIERCAMILLO DAVIGO

– Presidente – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AVANZO LUIGI N. IL 24/12/1972
avverso la sentenza n. 1266/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

REGISTRO GENERALE
N. 24077/2014

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato, perchè, riconducendo il momento
consumativo del reato alla data della commissione del reato presupposto al
delitto di ricettazione introduce sostiene che sarebbe maturata la prescrizione
del delitto contestato.
La censura è generica e introduce una questione di fatto (valutazione del
momento di consumazione del delitto di ricettazione) che non è stata dedotta
in sede di appello, sì che la proposizione della questione nella presente sede
rende il motivo inammissibile ex art. 616 III^ comma cpp. Peraltro, anche a
volere seguire le deduzioni della difesa (il reato di ricettazione si sarebbe
consumato nell’anno 2002), il successivo sviluppo argomentativo riguardante
la verifica della esistenza di una causa estintiva del delitto di ricettazione è
del tutto generica e manifestamente infondata non tenendo conto che se vale
la disciplina della prescrizione antecedente alla entrata in vigore della legge
251/2005, la prescrizione (di anni quindici) del delitto di ricettazione
maturerà nell’anno 2017. Per contro se va presa in considerazione la
disciplina della prescrizione dettata dalla legge 251/2015, va osservato che
essa, tenuto conto della incidenza della recidiva specifica ed
infraquinquiennale (non esclusa dal giudice di merito) sia sulla
determinazione del tempo necessario a prescrivere (ex art. 157 cp) sia in
relazione agli effetti sulla interruzione, la relativa prescrizione (di anni 18)
maturerà nell’anno 2020.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

L’imputato LUIGI D’AVANZO, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) il vizio di erronea applicazione degli artt. 157 e 158 Cp

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