Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31462 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31462 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte di Appello di Napoli
avverso la sentenza del 14.2.2013
del Tribunale di S. Maria C.V., sez. dist.di Caserta
nei confronti di:
1) Tarantino Antonio

nato 1’1.8.1955

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G.,dr.Fulvio Baldi,che ha chiesto
l’annullamento, con rinvio, limitatamente al trattamento
sanzionatorio

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Data Udienza: 03/07/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli, denunciando
l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt.81 e 648 c.p., avendo il Tribunale applicato,
quanto alla sanzione pecuniaria, una pena illegale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il Giudice, una volta individuato il reato più grave,
non può irrogare comunque una pena inferiore a quella prevista per l’altro reato.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto più grave il reato di cui all’art.648 cpv. c.p. ed ha
determinato la pena base in mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa e quella finale,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicato l’aumento per la
continuazione, in mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
La pena pecuniaria irrogata risulta però inferiore al minimo previsto per il reato satellite di cui
all’art.171 ter, vale a dire euro 2.582,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Secondo giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata (a partire dalla pronuncia delle
sezioni unite n.4901 del 27.3.1992), una volta riconosciuta la continuazione tra più reati, il
trattamento sanzionatorio previsto per i reati satelliti non esplica più alcuna efficacia,
dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave senza che rilevi la
“qualità” della pena prevista per i reati satelliti” cfr.,successivamente, ex multis
Cass.pen.sez.1 n.28514 del 4.6.2004; Cass.sez.1 n.15.986 del 2.4.2009). Sicchè, nel caso in
cui sia stata riconosciuta la continuazione tra un reato più grave punito con la pena della
reclusione e della multa e un reato meno grave punito con la sola multa, l’aumento per la
continuazione deve riguardare entrambe le pene congiuntamente previste e inflitte per il reato
più grave, come risulta dalla lettera dell’art.81 c.p., secondo il quale, sia in caso di concorso
formale, sia in caso di continuazione, l’autore dei reati è punito con la pena che dovrebbe
infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo” (In motivazione si evidenzia che tale
modalità di determinazione della pena non viola il principio di legalità di cui all’art.25, comma
secondo, Cost., in quanto espressamente prevista dall’art.81 c.p.)- Cass. Pen.sez.1 n.480 del
27.1.1997.
2.1. E’ altrettanto pacifico, però, che, per la determinazione della pena del reato continuato,
fermo restando che come pena base debba farsi riferimento alla violazione punita più
severamente, tenendo conto della pena edittale, deve tuttavia escludersi che si possa irrogare
una pena in misura inferiore a quella corrispondente al minimo edittale previsto per uno
qualsiasi dei reati satelliti, qualora detto minimo sia superiore a quello fissato dalla legge per
la violazione più grave” (cfr.ex multis Cass.pen.sez.2 n.10987 del 17.2.2005;
conf.Cass.pen.sez.2 n.3633 del 23.6.1998; Cass. pen. Sez. 2 n.19156 del 20.4.2007).

1. Con sentenza del 14.2.2013 il Tribunale di S. Maria C.V., sez. dist. di Caserta, in
composizione monocratica, ha dichiarato Tarantino Antonio colpevole dei reati di cui agli
artt.171 ter lett.c) L.633/1941 (capo a) e 648 cpv. c.p. (capo b), unificati sotto il vincolo della
continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena
di mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2.2. Il Tribunale, ritenuto più grave il reato di cui all’art.648 cpv. c.p., ha irrogato all’imputato
la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, partendo da una pena base di mesi 6
di reclusione ed euro 600,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche, a mesi 4
di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui
all’art.171 ter lett.c) L.633/1941).
Il reato, ritenuto in continuazione, prevede però la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e
della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. La multa per il reato continuato, secondo i

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principi in precedenza evidenziati, non poteva, pertanto, essere inferiore a quella minima
prevista per il reato satellite.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla determinazione della pena
pecuniaria, che può, senza necessità di rinvio, essere rideterminata in questa sede nella misura
di euro 2.582,00 (vale a dire la pena pecuniaria minima prevista per il reato di cui all’art.171
ter L.633/1941).
P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena pecuniaria, che
ridetermina in euro 2.582,00.
Così deciso in Roma il 3.7.2014

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